L’Agenzia delle Entrate con risposta n.612/2021 ha precisato gli aspetti essenziali e distintivi di attribuzione delle detrazioni edilizie in caso di circolazione dell’immobile che si ha, specificamente, quando si verifica la vendita dell’immobile o il decesso del titolare dell’immobile. Capita spesso, infatti, durante il decennio previsto per il riparto della detrazione, che l’immobile sia venduto, donato, trasferito per successione o locato. Il riferimento principale è da individuarsi nell’art. 16-bis, comma 8, TUIR che espressamente prevede come in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte sia trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Mentre in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Di recente l’Agenzia ha ulteriormente precisato a riguardo (cfr. risposta 20.09.2021, n.612) come le detrazioni edilizie che siano state trasferite agli eredi a seguito di decesso del beneficiario delle stesse non possono essere oggetto di ulteriori trasferimenti.









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