L’articolo 1, commi da 16 a 19, della Legge n. 178/2020 ossia la Legge di Bilancio 2021, ha previsto, in via sperimentale, l’esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e le stabilizzazioni di donne svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022.
Il dettato normativo prevede l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e le stabilizzazioni di donne svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022, fino al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui purché sia rispettato il requisito dell’incremento occupazionale netto, che deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Tuttavia per il momento la fruizione dell’esonero è autorizzata limitatamente alle lavoratrici assunte/stabilizzate entro il 31 dicembre 2021, mentre per la concreta applicabilità dell’incentivo anche con riferimento alle assunzioni/stabilizzazioni che avverranno nel corso del 2022 si dovrà attendere una nuova autorizzazione da parte della Commissione Europea.









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