Green Pass: cosa cambia dopo l’ultimo decreto antiCOVID

Lunedì 10 gennaio sono entrate in vigore le nuove norme stabilite dal governo attraverso l’ultimo decreto antiCOVID emanato lo scorso 5 gennaio e quindi un ulteriore giro di vite verso tutti coloro che non hanno ancora visitato gli “HUB” vaccinali.
È utile ricordare la differenza sostanziale tra green pass rafforzato o “super” e green pass base visto che sono termini che ricorrono praticamente in ogni dispositivo e, specialmente dopo l’ultimo decreto, acquisiscono funzionalità e licenze assolutamente diverse:

  • Il super green pass si ottiene SOLO completando il ciclo vaccinale (oramai garantito con tre dosi di vaccino) o dopo essere guariti dal COVID da non più di sei mesi;
  • Il green pass base è semplicemente un tampone negativo fatto 48 o 72 ore prima a seconda se si tratti di un test antigenico o molecolare

Oltre quelle attività considerate primarie per la vita e per i cittadini e per le quali non serve alcun tipo di certificazione come: fruire dei servizi sanitari, viaggiare sullo scuolabus, andare nelle farmacie e nei supermercati, alle seguenti scadenze per i seguenti settori d’attività sono richiesti adempimenti, certificazioni ed obblighi specifici.
Dal 10 gennaio 2022 super green pass obbligatorio per viaggiare su aerei, treni, navi, pullman, trasporti locali, bus, tram e metropolitane. Per le attività ricettive, ludiche ed eventi e quindi accedere negli alberghi e partecipare a matrimoni, feste, cerimonie civili o religiose, mostre, fiere, convegni, congressi, centri benessere e terme, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò e parchi divertimento. Infine per svolgere attività sportive e ludiche al chiuso palestre, piscine, musei, alberghi, cerimonie e eventi.
Dal 20 gennaio 2022 green pass base obbligatorio per i servizi alla persona parrucchiere, barbiere, estetista ed in qualsiasi centro di servizi di cura alla persona.
Dal 01 febbraio 2022 Green pass base obbligatorio per l’accesso ai pubblici uffici pubblici uffici, negozi ed attività commerciali in genere, banche, finanziarie e uffici postali. Inoltre viene ridotta a sei mesi la durata del Green Pass rafforzato.
Dal 15 febbraio 2022 Super green pass obbligatorio per I cittadini con più di 50 anni di età, già compiuti o che compiranno entro il 15 giugno 2022 ossia per tutti i nati prima del 16 giugno 1972, dovranno essere vaccinati.  La norma è estesa tanto agli italiani che agli stranieri residenti in Italia. È prevista una sanzione di 100 euro ‘una tantum’ che sarà comminata d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’incrocio dei dati presenti negli archivi. La sanzione sarà spedita direttamente al domicilio del trasgressore. Pertanto chi non risulta ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio in modo tale da poter avere per tempo, ossia entro il 15 febbraio, il green pass rafforzato. Sarà altresì obbligatorio sul posto di lavoro in quanto il dipendente presente sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato si vedrà comminare una sanzione da 600 a 1.500 euro oltre a risultare assente ingiustificato non percependo pertanto né la retribuzione né i contributi. Per i datori di lavoro che non rispettano l’obbligo di controllo la sanzione va dai 400 ai 1.000 euro.
Fino al 28 febbraio 2022 i tamponi antigenici per gli studenti sono gratuiti.
Già da ora, i parenti e gli amici che vanno in visita ai propri cari ospiti nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie potranno accedere soltanto presentando il Green pass rafforzato e test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo oppure certificando l’avvenuta vaccinazione con terza dose (c.d. “booster”).
Fino al 31 marzo 2022 le mascherine FFP2 dovranno essere vendute ad un prezzo calmierato.
Il 15 giugno 2022 termina l’obbligo del vaccino per i cittadini ultracinquantenni
per quanto riguarda invece il mondo della scuola, la regola generale prevede che nella scuola dell’infanzia i docenti dovranno indossare le mascherine Ffp2 così come nelle classi delle primarie e secondarie in caso di studenti esentati dall’indossare la mascherina per particolari motivi. In caso di positività nel mondo della scuola la gestione della quarantena è così prevista e differenziata:
 Scuola dell’infanzia: in presenza anche di un solo caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
Scuola primaria: Nella “vecchia” scuola elementare con un caso di positività si attiva la sorveglianza con test. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si ha  conoscenza del caso di positività: bisognerà ripetere il test dopo cinque giorni. Laddove si verificassero invece due o più casi di positività verrà introdotta, per 10 giorni, per tutta la classe la didattica a distanza (DAD).
Scuola secondaria di I e II grado:  Nelle scuole medie, licei, istituti tecnici, linguistici, ecc, fino a un caso di positività la classe sarà soggetta all’auto-sorveglianza  con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi in una singola classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o che sono guariti da più di 120 giorni o che non hanno avuto la dose di richiamo. Per gli altri studenti  è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe anche per il personale docente.  Con tre casi in una singola classe è prevista, per la durata di dieci giorni, la didattica a distanza (c.d. DAD).

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