Con Messaggio n. 15 del 3 gennaio 2022, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sull’assegno unico e universale istituito dal D.Lgs n. 230/2021 che andiamo a riassumere. Si anticipa che rimangono vigenti le detrazioni per gli altri familiari ivi inclusi i figli maggiori di 21 anni ancora a carico. Per ulteriori importati argomenti e quesiti quali ad es. la sussistenza della maggiorazione se uno dei due genitori percepisce Naspi e l’altro è dipendente, se in caso di genitore unico (vedovo o con figlio non riconosciuto), si deve flaggare il diritto alla maggiorazione per reddito da lavoro, se due figli con due papà diversi e nessuno dei due papà è sullo stato di famiglia della madre richiedente se quest’ultima deve comunque inserire i loro redditi, se si ha diritto alla maggiorazione prevista se uno dei due genitori ha partita IVA e l’altro è dipendente bisogna attendere la circolare INPS di imminente emanazione.
Si invita a prestare la massima attenzione in sede di compilazione della domanda in quanto non si può ancora rinunciare né modificare la domanda inviata. Cliccare sul pulsante rinuncia in questa fase significa rinunciare alla prestazione nella sua interezza. Occorre, inoltre, verificare attentamente l’inserimento dei codici fiscali perché il sistema li controlla.
in caso di stato di gravidanza: per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L’assegno unico non è comunque compatibile con il premio alla nascita.
I documenti necessari per inoltrare la domanda: Le informazioni richieste per presentare domanda sono minime: dati dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità), dati altro genitore (ove presente e solo il codice fiscale), dati per il pagamento, dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dati.
L’assegno temporaneo: Chi ha già percepito l’assegno temporaneo continuerà a percepirlo fino a febbraio 2022. Per percepire l’assegno unico da marzo 2022 dovrà presentare domanda, tenendo presente che i pagamenti sono comunque disposti a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per avere l’assegno da marzo occorre, quindi, presentare domanda entro febbraio.
L’assegno di maternità del Comune per mamme disoccupate: è possibile chiederlo e resta pienamente valido in quanto l’Assegno Unico non rientra nelle misure soppresse dal decreto.
Percettore di RdC divorziato/separato: Il divorziato/separato non fa parte del nucleo ISEE e quindi al momento non è tra i titolari della carta Rdc. Sugli aspetti legati a Rdc ci sarà comunque apposito messaggio dell’INPS.
Conferma dell’assegno Unico da parte dell’altro genitore: In tutti i casi in cui si sceglie di percepire al 100% l’assegno unico, l’altro genitore (anche se sposato e convivente) non deve obbligatoriamente confermare questa scelta accedendo alla procedura con le proprie credenziali il richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore. Il secondo genitore però ha la facoltà di modificare successivamente la scelta del primo, accedendo con le proprie credenziali alla procedura e indicando i suoi dati per il pagamento (IBAN, bonifico domiciliato ecc.).
Comunicazione figlio in 104: se il genitore che ha il figlio con Legge n. 104/1992, articolo 3 comma 3, non presenta ISEE deve solo dichiararlo senza aggiungere altro.
Separazione con custodia condivisa: in caso di madre separata con custodia condivisa del bambino nella domanda si potrà chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l’Iban dell’altro genitore.
l’assegno unico al 50%: Laddove sia necessario dividere l’Assegno Unico al 50% i dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.









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