Al fine di condurre rettamente il rapporto di lavoro domestico riportiamo alcune specifiche del rapporto contrattuale ed i relativi adempimenti contributivi.
Gli elementi che compongono la retribuzione oraria effettiva dei lavoratori domestici sono i seguenti:
- la retribuzione oraria lorda concordata tra le parti;
- la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria;
- l’eventuale valore convenzionale del vitto e dell’alloggio, ripartito in misura oraria.
Il versamento dei contributi è trimestrale e deve comprendere tutte le ore lavorate o retribuite nel trimestre solare cui si riferisce il versamento. Pertanto, ai fini della determinazione del numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel trimestre si deve tenere conto anche delle ore convenzionalmente attribuibili al lavoratore in corrispondenza delle giornate non lavorate ma retribuite del trimestre stesso (per esempio ferie, permessi retribuiti, malattia retribuita, infortunio a carico datore).
Ai fini della determinazione delle settimane lavorative, per settimana si intende il periodo che va dalla domenica al sabato successivo, pertanto, in ciascun mese, il numero delle settimane coincide con quello dei sabati in esso compresi.
Perché una settimana possa considerarsi lavorata non è necessario che in tutti i giorni della settimana stessa vi sia stata attività lavorativa, ma è sufficiente che anche in un solo giorno di tale settimana vi siano state prestazioni, di qualsiasi durata, da parte del lavoratore.
Le settimane di ogni trimestre devono essere riferite a ciascun sabato. Le ore successive all’ultimo sabato del trimestre vanno considerate nel trimestre successivo.
Le retribuzioni orarie effettive sono raggruppate in fasce, in corrispondenza delle quali viene determinato un importo orario per il versamento dei contributi.
Se l’orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l’orario di lavoro supera le 24 ore settimanali, il contributo orario è fisso per tutte le ore retribuite.
Una parte del contributo orario è a carico del lavoratore; tale quota viene trattenuta dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione mensile.
Nel calcolo dei contributi, il datore di lavoro deve includere anche la quota a carico del lavoratore ed effettuare un versamento con tutti i contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore).
I contributi si pagano con riferimento ai trimestri solari entro i seguenti termini:
- dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre (gennaio – marzo);
- dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre (aprile – giugno);
- dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre (luglio – settembre);
- dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre (ottobre – dicembre).
Il pagamento dei contributi non può essere fatto né prima né dopo i termini indicati sopra.
Se l’ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, è prorogato al giorno successivo non festivo. Il versamento tardivo o parziale comporta per legge l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’INPS.
I contributi dovuti dal datore di lavoro domestico possono essere versati esclusivamente:
- utilizzando il pagoPA (sistema di pagamenti elettronici realizzato per uniformare tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione);
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti amiche” (tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche ed espongono il logo “Servizi INPS”; sportelli postali; sportelli bancari di Unicredit Spa; sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online), dichiarando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro;
- on line sul sito internet dell’INPS, nella sezione “Servizi on line – Per tipologia di utente – Cittadino – Portale dei pagamenti – Lavoratori domestici”;
- tramite il Contact Center 803.164 o il numero 06164164, utilizzando la carta di credito.









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