Le misure per i datori di lavoro nel Decreto Sostegni ter

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Le disposizioni contenute nel Decreto “Sostegni-ter” sono in vigore dal 27 gennaio 2022.

Di seguito si riporta un’analisi delle disposizioni più interessanti per i datori di lavoro e sostituti d’imposta.

  • L’articolo 4, comma 2 del Decreto in esame ripropone l’esonero contributivo previsto dall’articolo 7 del DL n. 104/2020  a favore delle aziende del settore del turismo o degli stabilimenti termali che assumono lavoratori stagionali.

Nel particolare, le aziende del settore del turismo e gli stabilimenti termali,

  • per le assunzioni di lavoratori a tempo determinato, anche di tipo stagionale,
  • avvenute nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022,
  • possono beneficiare, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,
    • nel limite della durata dei contratti di lavoro stipulati,
    • e comunque per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

L’esonero contributivo non trova applicazione ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di detti contratti a termine, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi dalla data della conversione.

  • Il Decreto Sostegni ter, all’art. 19, comma 6 interviene in materia di detrazioni per figli a carico con due norme di coordinamento. A tale proposito, va evidenziato che dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale costituirà il beneficio economico attributo alle famiglie con figli minorenni (e a partire dal settimo mese di gravidanza) o figli maggiorenni fino al ventunesimo anno d’età che siano studenti (frequentanti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea), lavoratori a basso reddito (occupati nello svolgimento di un tirocinio ovvero in un’attività lavorativa), in cerca di lavoro (con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego) o, ancora, impegnati nel servizio civile universale. La detrazione per figli a carico, come disciplinata dalla nuova lettera c), comma 1, art. 12 del TUIR, spetterà solo per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni fiscalmente a carico. L’intervento di raccordo operato dal Decreto Sostegni ter è finalizzato, da un lato, ad evitare che i figli tra 18 e 21 anni che non studiano, non hanno un lavoro né lo cercano (e, dunque, non diano diritto all’assegno unico e universale), possano essere fiscalmente parificati agli altri familiari a carico, per i quali – si ricorda – è prevista una specifica detrazione d’imposta dalla lett. d), comma 1, art. 12 del TUIR). Tale integrazione fa sì che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 (minori di 21 anni), sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione (di età superiore a 21 anni). Ciò implica, ad esempio, che i genitori possano comunque continuare a detrarre le spese mediche e scolastiche sostenute per figli fino a 21 anni, benché per gli stessi non spettino più le detrazioni d’imposta per figli a carico.

L’art. 23, comma 1, del Decreto Sostegni ter, prevede che, in via eccezionale, le imprese

  • con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000,
  • che gestiscono almeno 1 stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del DL n. 207/2012,

possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 3 del DL n. 103/2021 (“Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale”),

  • per una durata massima di ulteriori ventisei settimane,
  • fruibili fino al 31 marzo 2022,
  • la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio per l’anno 2022) ha riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a suo tempo introdotto dal D.Lgs n. 148/2015 in attuazione della Riforma del c.d. Jobs Act. Le novità di maggiore rilievo riguardano principalmente l’ampliamento del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, prevedendo
  • la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro indipendentemente dal requisito occupazionale,
  • l’estensione dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, nonché
  • l’aumento della misura dei predetti trattamenti.
  • Il comma 196 della Legge di Bilancio 2022, inserendo il nuovo comma 5-bis all’art. 7 del D.Lgs n. 148/2015, ha introdotto, analogamente alla disciplina prevista per le integrazioni salariali emergenziali, un termine decadenziale per l’invio della documentazione necessaria per il pagamento diretto delle prestazioni. In particolare la Legge di Bilancio ha previsto che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento “o per il saldo” del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui “inizia” il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni “dall’adozione” del provvedimento di autorizzazione.
  • La Legge di Bilancio 2022 (comma 197), sostituendo il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs n. 148/2015, ha introdotto l’incompatibilità della percezione di integrazioni salariali in caso di svolgimento di attività lavorativa limitatamente ai rapporti di lavoro di durata superiore a 6 mesi (in precedenza la perdita del trattamento di integrazione salariale era prevista in caso di svolgimento di attività lavorativa indipendentemente dalla durata del rapporto). Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato “inferiore a sei mesi”, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

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