Riportiamo di seguito le ultime FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate che specificano ulteriormente le giuste modalità di fruizione detrazione “110%” inerente gli interventi edilizi di risparmio energetico, gli adempimenti ad essi connessi nonché le relative opzioni per lo “sconto in fattura” e la “cessione del credito” e gli adempimenti richiesti così come individuati dalla legge Finanziaria 2022 e dal c.d. “Decreto Sostegni-ter” che ha limitato la cessione dei crediti derivanti dall’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito;
- per individuare i crediti ai quali è applicabile la disciplina transitoria prevista dal citato “Decreto Sostegni-ter”, va fatto riferimento alla data di invio della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine va anche considerato che il termine del 7.2.2022 originariamente previsto sarà differito al 17.2.2022. Pertanto i crediti, per i quali entro il 16.2.2022 sarà validamente trasmessa la Comunicazione all’Agenzia, potranno essere oggetto di un’ulteriore cessione, che potrà essere effettuata dopo la predetta data, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima;
- in caso di visto di conformità apposto sull’intera dichiarazione, la detrazione del 110% della relativa spesa va commisurata alla sola quota riferibile al visto di conformità del 110%;
- la possibilità di asseverare la congruità dei costi con il prezzario DEI ha carattere interpretativo e pertanto con effetto retroattivo.
- l’ulteriore cessione ammessa dal regime transitorio previsto per la cessione dei crediti è applicabile ai crediti con Comunicazione trasmessa all’Agenzia entro il 16.2.2022, a prescindere dalle cessioni avvenute prima;
- l’esonero dall’obbligo del visto di conformità in caso di utilizzo della detrazione del 110% in dichiarazione se presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto, trova applicazione anche se sono apportate modifiche alla dichiarazione precompilata;
- l’esonero dall’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese introdotto dalla Finanziaria 2022 per gli interventi “di edilizia libera” e per quelli di importo complessivo non superiore a € 10.000 per i quali si fruisce di una detrazione diversa dal 110% (escluso il c.d. “Bonus facciate” che richiede sempre tali ulteriori adempimenti), trova applicazione con riferimento alle Comunicazioni di opzione inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.1.2022 (data di entrata in vigore della nuova norma).
- per verificare se ad una certa data i lavori sono stati eseguiti almeno per la percentuale prevista dalla norma di riferimento per poter beneficiare della detrazione del 110% delle spese sostenute nel lasso temporale più ampio (ad esempio, almeno il 30% alla data del 30.6.2022 per la detrazione del 110% delle spese sostenute fino al 31.12.2022 per gli interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare “indipendente”), va fatto riferimento all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi alla detrazione del 110%;
- per individuare il limite massimo di spesa agevolabile per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR che fruiscono della detrazione del 110% in qualità di interventi “trainati” è necessario differenziare in base alla tipologia dell’intervento “trainante”. In particolare: se l’intervento “trainante” è di riqualificazione energetica, il limite di spesa per gli interventi in esame si somma a quelli previsti per gli interventi “trainanti” se invece l’intervento “trainante” è di miglioramento del rischio sismico, il limite di € 96.000 va complessivamente considerato;
- fermo restando che, in caso di interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare facente parte del condominio, si considerano due limiti “autonomi” e disgiunti;
- la possibilità di includere nelle spese con detrazione del 110% anche quanto sostenuto per l’apposizione del visto di conformità riguarda esclusivamente il visto richiesto per la fruizione della detrazione. Conseguentemente, in caso di visto di conformità apposto sull’intera dichiarazione (che assorbe anche quello relativo ai dati / documenti per il 110%), la detrazione del 110% va commisurata alla sola spesa riferibile al visto di conformità del 110% che a tal fine deve essere separatamente evidenziata nel documento che certifica la spesa;









Lascia un commento