La normativa relativa alla cessione dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo in dichiarazione dei redditi delle detrazioni spettanti per le spese relative agli interventi edilizi / di risparmio energetico, sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste è stata, nell’ultimo periodo, oggetto di vari interventi normativi. Nel presente articolo offriamo una sintesi dei succitati interventi e delle peculiarità dell’intervento.
- Con l’art. 28, comma 1, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, è stata limitata la cessione dei crediti in esame prevedendo una sola cessione degli stessi. A seguito di tale intervento, il comma 1 dell’art. 121, DL n. 34/2020 disponeva che:
- Il comma 2 del citato art. 28 ha inoltre previsto una disciplina transitoria in base alla quale i crediti oggetto di una delle opzioni in esame prima del 7.2.2022, termine poi differito al 17.2.2022, possono essere oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione. Conseguentemente:
- il “blocco” ad una sola cessione dei crediti in esame è risultato applicabile ai crediti oggetto di Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate presentata dal 17.2.2022;
- l’applicazione della disciplina transitoria con“possibilità di un’ulteriore cessione” è risultata applicabile ai crediti oggetto di Comunicazione di opzione presentata fino al 16.2.2022.
L’introduzione delle nuove disposizioni ha comportato l’aggiornamento della Comunicazione di opzione e della piattaforma da utilizzare per il relativo invio (la cui operatività è stata sospesa per alcuni giorni). In tale occasione il termine per l’invio delle Comunicazioni relative alle spese 2021 e alle rate residue delle detrazioni spettanti per le spese 2020 è stato differito al 7.4.2022;
- in considerazione del fatto che la predetta limitazione bloccava l’applicabilità della disposizione, con il DL n. 13/2022 è stato abrogato il citato comma 1 dell’art. 28 e il comma 1 dell’art. 121 è stato nuovamente modificato aggiungendo, sia alla lett. a) che alla lett. b), la previsione in base alla quale, dopo la prima cessione, è:
In base alla nuova formulazione del citato comma 1, pertanto, se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione):
- opta per lo sconto in fattura, in capo al fornitore scaturisce un credito che lo stesso può cedere ad un soggetto qualsiasi;
- opta per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, tale cessione può essere effettuata a favore di un soggetto qualsiasi.
In entrambi i casi, il cessionario, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel mod. F24, può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati: banca o intermediario finanziario iscritto all’Albo / società appartenente ad un gruppo bancario iscritto all’Albo / impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. Tali soggetti possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo.
Il citato DL n. 13/2022 è entrato in vigore il 26.2.2022 e con riferimento alla nuova formulazione del comma 1 dell’art. 121 non è stata prevista una specifica decorrenza.
Tale aspetto ha però fatto sorgere numerosi dubbi dal punto di vista operativo, in quanto non risulta(va) chiaro come applicare le predette disposizioni nel periodo 17.2 – 25.2.2022.
Preso atto della diffusa incertezza in merito alle possibilità di cessione dei crediti in esame, l’Agenzia delle Entrate, con la FAQ 17.3.2022 pubblicata sul proprio sito Internet, ha esplicitato le cessioni che possono essere poste in essere in base alla data di invio della Comunicazione di opzione alla stessa Agenzia, differenziando tra Comunicazioni inviate prima e dopo il 17.2.2022 (ossia, entro il 16.2 e dal 17.2).









Lascia un commento