Il DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia” ha previsto una serie di disposizioni finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale. Offriamo una sintesi dei principali interventi previsti.
Art. 4 – Credito d’Imposta “Imprese Energivore”
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese “energivore” è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.
I beneficiari dell’agevolazione in esame le imprese “energivore” (con consumo maggiore di 1 gW/h all’anno) di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:
- operano nei settori tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2022, per le quali l’aumento del costo per kW/h è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo unico convenzionale dell’energia elettrica (PUN) pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Merita evidenziare che l’art. 15, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” prevede per le imprese in esame un analogo bonus riferito alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 in presenza di un incremento del costo per kW/h del quarto trimestre 2021.
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
Art.5 – Credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Al fine dell’accesso al bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” che:
- operano in uno dei settori produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.;
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
Art. 6 – Aumento deduzione forfetaria autotrasportatori 2022
A seguito dell’incremento dell’autorizzazione di spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) per il 2022 è aumentata la deduzione forfettaria delle spese non documentate degli autotrasportatori.
Art. 6 – co.III e IV – credito d’imposta utilizzo mezzi euro VI/D
Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto e utilizzo del componente AdBlue (additivo per ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa del Decreto in esame “l’incremento del costo del metano, che è utilizzato nella produzione di AdBlue, ha determinato una crisi del relativo sistema produttivo, con un correlato incremento dei costi tale da rendere, per gli operatori, non più conveniente in termini di total cost of owner ship (TCO) l’utilizzo dei veicoli commerciali di ultima generazione. Tale situazione determina il ricorso all’utilizzo di mezzi più obsoleti con classificazione ambientale da 0 a 4 (e che non richiedono l’uso dell’AdBlue). La misura, pertanto, è finalizzata a garantire, non solo la sostenibilità d’esercizio delle imprese del trasporto di merci, ma anche ad evitare ulteriori impatti negativi in termini di emissioni climalteranti e inquinanti, in netto contrasto con tutte le politiche di sostenibilità ambientale intraprese dal Ministero delle infrastrutture … e con il percorso virtuoso avviato dal comparto del trasporto delle merci su gomma“.
Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:
- esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi;
- che utilizzano mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti.
L’agevolazione in esame:
- è riconosciuta nel limite massimo di spesa di € 29,6 milioni e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico Decreto del Ministero delle Infrastrutture.
Art. 6, co.V e VI – credito d’imposta utilizzo mezzi a metano liquefatto
Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e l’efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Dalla citata Relazione è possibile desumere che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento del costo del GNL e in coerenza con le politiche di incentivazione degli investimenti ad elevata sostenibilità adottate dal Ministero delle Infrastrutture, la disposizione in esame “prevede un’agevolazione per le imprese che hanno intrapreso un virtuoso percorso di rinnovo dei mezzi ad alimentazione tradizionale, acquistando e utilizzando mezzi alimentati a GNL, rendendo meno gravosi i costi di esercizio complessivi“.
Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:
- esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi;
- che utilizzano mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
L’agevolazione in esame:
- è riconosciuta nel limite massimo di spesa di € 25 milioni e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico Decreto del Ministero delle Infrastrutture.
Art.8 – sostegno alla liquidità delle imprese
Tra le misure adottate nell’ambito del DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la liquidità finanziaria alle imprese nell’emergenza COVID-19 ed in particolare l’accesso: alle garanzie concesse dalla SACE spa;
- al Fondo centrale di garanzia PMI.
Ora, l’art. 8 del Decreto in esame estende:
- a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia, la concessione di tali garanzie fino al 30.6.2022;
- fino al 30.6.2022 il periodo di esenzione dal pagamento della commissione una tantum da versare al Fondo introdotta dalla Finanziaria 2022.









Lascia un commento