A decorrere dall’1.1.2023, per poter fruire della detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 e optare per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 è necessario che i lavori siano affidati ad un’impresa in possesso della qualificazione di cui all’art. 84, D.Lgs. n. 50/2016, c.d. attestazione “SOA”, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Tale requisito deve sussistere anche per le imprese subappaltatrici al momento della sottoscrizione del contratto di subappalto.
L’attestazione “SOA” è richiesta per i lavori di importo superiore a € 516.000.
Dal primo gennaio al trenta giugno 2023 il predetto requisito si considera soddisfatto anche se, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto / subappalto, l’impresa dimostra al committente / impresa subappaltatrice di aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della citata attestazione.
La detrazione delle spese sostenute a decorrere dall’1.7.2023 è comunque subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.
Sono esclusi dalle retrizioni in esame i lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 ed i contratti di appalto / subappalto aventi data certa ai sensi dell’art. 2704, C.c. anteriore al 21.5.2022.









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