L’art. 22-bis, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, prevede che il professionista abilitato che per motivi connessi all’infezione da COVID-19, non trasmetta atti / documenti / istanze, o non effettui i pagamenti entro il termine previsto, rendendosi inadempiente verso la Pubblica amministrazione non incorre in inadempimento per la scadenza dei termini.
Il predetto inadempimento non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
Il termine per l’adempimento è sospeso a decorrere dal giorno:
– del ricovero in ospedale;
– della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
– di inizio della quarantena con sorveglianza attiva;
-di inizio della quarantena certificata.
La sospensione degli adempimenti a carico del cliente è applicabile in presenza di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari attestato da un certificato medico da inviare a mezzo PEC / raccomandata AR alla Pubblica amministrazione. Trascorsi 30 giorni dalle dimissioni dalla struttura sanitaria / conclusione della quarantena la sospensione si conclude e gli adempimenti devono essere eseguiti entro 7 giorni.
É escluso il rimborso di sanzioni / interessi già pagati e sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame / annullamento.









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