Il Governo è al lavoro per ridurre il disagio alle imprese c.d. “non energivore” derivante dagli aumenti dei prezzi nel settore energetico ossia aziende dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019. Per dette imprese, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, viene confermato il riconoscimento del beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 che può essere aumentato fino al 15% grazie al dettato dell’art. 2, comma 3, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti .
il credito d’imposta del provvedimento:
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
– Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali. Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.). in ogni caso si precisa che il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
– non è soggetto ai limiti di:
a) € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
a) € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;









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