Per le imprese diverse da quelle “a forte consumo di gas naturale” di cui all’art. 5, DL n. 17/2022 che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è confermato il riconoscimento del beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% (aumentato al 25% ad opera dell’art. 2, comma 1, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
il provvedimento è finalizzato alla riduzione dei disagi derivanti sagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale
Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
L’agevolazione in esame:
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
non è soggetto ai limiti di:
a) € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
b) € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
– non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
– Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali. Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.). Si specifica che il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
In ogni caso, resta ferma l’applicazione dei controlli e degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.









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