Decreto Aiuti-ter per rincaro energia e carburanti

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, nell’ambito del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia” e DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, il Legislatore ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel primo e secondo trimestre 2022, in seguito estese anche al terzo trimestre ad opera del DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”.

Ora il DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, pubblicato sulla G.U. 23.9.2022, n. 223, ripropone le citate agevolazioni con alcune modifiche, quali l’estensione della platea dei beneficiari e la riduzione a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW) della soglia di potenza del contatore oltre la quale è possibile accedere al credito d’imposta per le imprese non energivore.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” – Art. 1, comma 2

Il comma 2 dell’art. 1 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese gasivore, ossia i soggetti che:

  • operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
  • hanno consumatonel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il beneficio spetta a condizione cheil prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incrementosuperiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE” – Art. 1, comma 4

Il comma 4 dell’art. 1 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese non gasivore.

Per tali soggetti il beneficio spetta a condizioneche il prezzodi riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE” – Art. 1, comma 1

Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese energivore, ossia i soggetti individuati dai Decreto MISE 21.12.2017.

L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media delterzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%rispetto al terzo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hannoprodotto e autoconsumato energianei mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.

Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta spetta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE” – Art. 1, comma 3

Il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW), diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), è disciplinato dal comma 3 del citato art. 1.

Per tali imprese il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media delterzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%rispetto al terzo trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI GAS / ENERGIA – Art. 1, comma 5

Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 1 in esame, qualora l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

È demandata all’ARERA l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA – Art. 2

Nell’ambito del DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, l’art. 18 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio / benzina per i mezzi utilizzati per l’attività. Successivamente:

  • l’art. 3-bis , DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, ha esteso il predetto credito d’imposta alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre 2022,limitatamente alle imprese esercenti la pesca;
  • l’art. 7, comma 1, DL n. 115/2022 c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ha previsto a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, l’estensione del credito d’imposta per le spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre 2022.

Ora, l’art. 2 del Decreto in esame riconosce, a favore delle imprese esercentiattività agricola e della pesca, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute nel quarto trimestre 2022 per l’acquisto di carburante per:

  • la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività;
  • il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA – Art. 1, comma 6 e 2, comma 3

I crediti d’imposta sopra esaminati:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.3.2023.

Merita evidenziare che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 13.5.2022, n. 13/E e 16.6.2022, n. 20/E, l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui, avendo natura “agevolativa”, non richiede:

  • la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • l’apposizione del visto di conformità;
  • non operano i limiti di:
  • non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

UTILIZZO CREDITI CONSUMI TERZO TRIMESTRE 2022 – ART. 1, COMMA 11

Modificando l’art. 6, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, il comma 11 dell’art. 1 in esame proroga (dal 31.12.2022) al 31.3.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti d’imposta riconosciuti per il caro energia / gas dal c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ossia i crediti spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022, sia in caso di utilizzo “diretto” da parte dell’avente diritto che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

CEDIBILITÀ DEI CREDITI D’IMPOSTA – Art. 1, comma 7 e 2, comma 4

L’impresa beneficiaria può cedere il credito d’imposta spettante, solo per intero, entro il 31.3.2023, ad altri soggetti, compresi gli istituto di credito / altri intermediari finanziari.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta aseguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestantela sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.3.2023.

Per effetto del richiamo agli artt. 121, commi da 4 a 6 e 122-bis, DL n. 34/2020:

  • è demandato all’Agenzia delle Entrate il potere di controllo e recupero degli importi non spettanti;
  • i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni “non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e astensione” di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007;
  • l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.

COMUNICAZIONE CREDITI AGENZIA ENTRATE – Art. 1, comma 8 e 2, comma 5

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti sopra illustrati sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita Comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPIANTI SPORTIVI – Art. 7

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia termica ed elettrica, l’art. 7 del Decreto in esame prevede l’incremento del fondo istituito dall’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), al fine di finanziare contributi a fondo perduto per le associazioni / società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Le modalità di richiesta ed riconoscimento del contributo saranno definite da un apposito Decreto.

CONTRIBUTO ENERGIA A ENTI GESTORI DI SERVIZI A DISABILI – Art. 8, commi 1, 3 e 4

È istituito un apposito fondo (€ 120 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento di uno specifico contributo a favore di ETS edEnti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale / semiresidenziale rivolti a persone con disabilità , per far fronte agli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica del terzo e quarto trimestre 2022.

Sono demandate ad un apposito Decreto le disposizioni attuative per la richiesta / erogazione del contributo, che sarà riconosciuto in proporzione ai costi sostenuti nello stesso periodo 2021. L’agevolazione:

  • non è cumulabile con il contributo riconosciuto agli ETS / organizzazioni / associazioni di cui all’art. 8, comma 2 di seguito illustrato;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
  • non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR.

CONTRIBUTO A ETS / ODV / APS / ONLUS PER ENERGIA E GAS – Art. 8, commi 2, 3 e 4

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi di energia e gas naturale, con il comma 2 dell’art. 8 del Decreto in esame è istituito un apposito fondo (€ 50 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento di uno specifico contributo per i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas nel 2022, a favore di:

Sono demandate ad un apposito Decreto le disposizioni attuative per la richiesta / erogazione del contributo, che sarà riconosciuto in proporzione ai costi sostenuti nel 2021. L’agevolazione:

  • non è cumulabile con il contributo riconosciuto agli Enti che gestiscono servizi a favore di disabili di cui all’art. 8, comma 1 sopra illustrato;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
  • non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR.

CONTRIBUTO A CINEMA / TEATRI / ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA – Art. 11

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi di energia e gas naturale, con l’art. 11 del Decreto in esame è autorizzata la spesa di € 40 milioni per il 2022 per finanziare uno specifico contributo, a favore di:

  • sale teatrali / da concerto / cinematografiche;
  • istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101, D.Lgs. n. 42/2004 (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).

Sono demandate ad un apposito Decreto le disposizioni attuative per la richiesta / erogazione del contributo che non è cumulabile con i contributi sopra illustrati.

BONUS ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO / FERROVIARIO – Art. 12

L’art. 35, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, al fine di mitigare l’impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, ha previsto, per il 2022, l’istituzione di un fondo finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

L’agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento) fino al 31.12.2022, per un ammontare pari al 100% della spesa sostenuta, nel limite massimo di € 60, a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.

Ora con l’art. 12 del Decreto in esame il predetto fondo è incrementato di € 10 milioni.

“BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO MERCI / PERSONE – Art. 14

Al fine di mitigare l’impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti, con l’art. 14 del Decreto in esame è autorizzata la spesa di € 100 milioni da utilizzare a favore del:

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