Con Messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022, l’INPS ha illustrato illustra nel dettaglio le modificazioni apportate dal DL n. 73/2022 alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs n. 230/2021.
L’Istituto precisa che le disposizioni di cui all’articolo 38 del DL n. 73/2022 hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022, incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023.
Quindi, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.
ASSEGNO E MAGGIORAZIONE PER FIGLI DISABILI SENZA LIMITI DI ETÀ
L’articolo 38 del Decreto Semplificazioni 2022 ha riformulato l’articolo 4, commi 1, 4, 5 e 6, del D.Lgs n. 230/2021, prevedendo che:
- relativamente all’importo spettante a titolo di assegno, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), i figli maggiorenni disabili senza limiti di età sono equiparati ai figli minorenni; mentre
- relativamente all’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.
In applicazione degli importi introdotti dal DL n. 73/2022, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), i figli disabili beneficeranno di un assegno pari a un massimo di 175 euro con ISEE fino a 15.000 euro a cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a 21 anni, a titolo di maggiorazione, fino a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio.
DECORRENZA RETROATTIVA
Le disposizioni previste dall’articolo 38 del DL n. 73/2022, hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022, incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023.
A partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021.









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