“Decreto aiuti-quater”: alcune novità

Nell’ambito del DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022, n. 270 contenente “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, sono previste una serie di specifiche disposizioni in vigore dal 19.11.2022 che andiamo appresso ad illustrare.

  •  rateazione bollette energia elettrica e gas

Per i consumi di energia elettrica / gas naturale effettuati dall’1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023, alle imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate è riconosciuta la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periododall’1.1 al 31.12.2021. A tal fine:

  • le imprese interessate devono formulare apposita istanza ai fornitori, con modalità che saranno stabilite da un apposito DM;
  • entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il fornitore ha l’obbligo di offrire al richiedente una proposta di rateizzazione nella quale va indicato:
    • l’ammontare degli importi dovuti;
    • il tasso di interesse applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
    • il numero delle rate (minimo 12 / massimo 36 rate mensili), con le relative date di scadenza.

Tale obbligo del fornitore è condizionato / subordinato all’effettivo rilascio della garanzia da parte di SACE spa e all’effettiva disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione a stipulare con l’impresa richiedente una copertura assicurativa sull’intero credito, nell’interesse del fornitore di energia.

In caso di inadempimento di 2 rate, anche non consecutive, l’impresa decade dalla rateazione ed è tenuta al versamento dell’importo residuo dovuto in un’unica soluzione.

  • estensione a €3.000 del c.d. welfare aziendale

L’art. 12, comma 1, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, aveva disposto, per il 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, che non concorrono al reddito di lavoro dipendenteentro il limite complessivo di € 600:

  • il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate / rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;

ad oggi il succitato limite monetario è stato elevato  a € 3.000.

Ulteriormente si segnala che l’art.3 co12 ha ampliato importi e platea dei beneficiari del  contributo energia riservato a enti gestori di servizi a disabili ed anziani che specificamente sono:

  • ETS iscritti al RUNTS / OdV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione;
  •  ONLUS / fondazioni / associazioni / Aziende di servizi alla persona / Enti religiosi riconosciuti che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale a favore di anziani;
  • Bonus Carburante per le imprese di trasporto merci

L’art. 14, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” al fine di mitigare l’impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti, ha autorizzato la spesa di € 100 milioni da utilizzare a favore del settore:

Ora, l’art. 7 del Decreto in esame:

  • circoscrive il campo di applicazione dell’agevolazione alle sole imprese di autotrasporto di merci di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95 aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia;
  • sottopone l’agevolazione al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.
  • Esenzione seconda rata IMU per alcune tipologie

L’art. 78, comma 3, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, dispone l’esonero IMU per il 2021 e 2022 per gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi soggetti passivi IMU. Il comma 4 del citato art. 78 subordina l’efficacia dell’esonero all’autorizzazione UE.

Ora, l’art. 12, comma 1 del Decreto in esame dispone che l’esenzione della seconda rata IMU 2022:

  • è usufruibile nel rispetto delle condizioni / limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti di Stato “de minimis”;
  • non è subordinata all’autorizzazione UE.
  • Bonus “110”
  • Tra le modifiche apportate all’applicazione della detrazione relativa al c.d. “bonus 110” Nell’ambito del c.d. “Decreto Aiuti-quater”, segnaliamo:
  • la riduzione al 90% della misura della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023, fatta eccezione per gli interventi con CILA presentata entro il 25.11.2022 / con delibera condominiale adottata entro il 24.11.2022 / istanza del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione presentata entro il 25.11.2022;
  • il maggior lasso di tempo, fino al 31.3.2023, entro il quale è riconosciuta la detrazione del 110% per gli interventi sulle c.d. “villette”, se al 30.9.2022 i lavori risultano eseguiti per almeno il 30%;
  • la limitazione della detrazione nella misura del 90%, per gli interventi iniziati dall’1.1.2023 sulle c.d. “villette”, ai soli proprietari / titolari di un diritto reale di godimento, che utilizzano l’immobile come abitazione principale e soddisfano il nuovo requisito reddituale;
  • la possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura / cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 / 4) per i crediti derivanti da opzioni comunicate all’Agenzia entro il 31.10.2022.
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