Le novità normative del Decreto lavoro

Il DL n. 48/2023 (c.d. decreto lavoro), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 1° maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di provvedimenti che vanno ad interessare, tra gli altri, la platea delle famiglie e dei lavoratori prevedendo un nuovo taglio del cuneo fiscale per i redditi medio bassi nonchè un nuovo assegno per l’inclusione che dal 2024 sostituirà il reddito di cittadinanza.

Offerta di lavoro “congrua”

Un’altra novità importante reca specifiche su un concetto che ha generato più d’una discussione in passato: ossia il significato da riconoscere alla congruità dell’offerta il cui rifiuto fa perdere il sussidio. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’assegno di inclusione, attivabile al lavoro, è tenuto ad accettare in tutta Italia un rapporto a tempo indeterminato o a termine di durata oltre i 12 mesi; un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno; quando la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. Se il contratto offerto è inferiore a 12 mesi, e comunque non inferiore a un mese, il luogo di lavoro non deve essere distante più di 80 chilometri da casa. Per contratti di durata tra uno e sei mesi, l’Assegno è sospeso.

I “nuovi” contratti a termine

Spinto dall’intento di conferire maggiore flessibilità ai rapporti di lavoro ed incentivare la contrattazione individuale, in Decreto prevede che i contratti a termine potranno avere una durata superiore a 12 mesi e, complessivamente, fino a 2 anni ma solo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, per esigenze tecniche, organizzative o produttive e in caso di sostituzione di altri lavoratori.

La norma espressamente recita che i contratti potranno essere prorogati oltre il primo anno ma limitatamente al secondo:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
  • in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Mentre le nuove causali non trovano applicazione in caso di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione e ai contratti stipulati da enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione.

A questi, infatti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Dignità.

L’Assegno di inclusione

l’Assegno di inclusione manda in cantina il reddito di cittadinanza: infatti da gennaio 2024 ,l’RDC sarà definitivamente sostituito dall’Assegno di inclusione  a beneficio dei nuclei composti anche da disabili, soggetti minorenni o over60. L’assegno sarà erogato per 18 mesi per poi, dopo un mese di sospensione, essere rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi.

L’importo erogato potrà arrivare fino a € 6.000 l’anno oltre un contributo per le spese di affitto  pari a € 3.360 l’anno. In caso di nuclei familiari costituiti completamente da soggetti ultra 67enni o non autosufficienti l’importo mensile sarà di 630 euro più 150 euro di contributo per l’affitto.

La famiglia dovrà avere:

  • un Isee non superiore a € 9.360 moltiplicati per il coefficiente della scala di equivalenza;
  • reddito familiare  inferiore  6mila euro annui  maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili
  • con possesso di auto oltre 1600 cc o moto  oltre 250 cc ., o barche 
  • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU 
  • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE

L’assegno sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL e Disoccupazione agricola. L’Assegno di inclusione si richiede on line all’Inps. Per dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, scatta la reclusione da 2 a 6 anni.

Novità per l’Assegno unico

Fino ad oggi la maggiorazione dell’Assegno Unico Universale era riconosciuta solo per i nuclei in cui entrambi i genitori fossero titolari di reddito da lavoro, ora il Decreto la estende anche per i minori appartenenti a nuclei ove, al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto. Questa estensione prevederà un’utilità in termini economici di almeno 80 euro mensili.

Incentivi per le assunzioni di lavoratori beneficiari dell’Assegno e Neet

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, anche con l’apprendistato, i beneficiari del nuovo assegno di inclusione è riconosciuto un esonero contributivo del 100%, ossia fino a € 8.000 l’anno per 12 mesi. L’esonero sale a 24 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine. In caso invece di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale è riconosciuto uno sgravio del 50%, fino a un massimo di € 4.000 l’anno, per 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro. Incentivate sono anche le assunzioni, dal 1° giugno a fine anno, di giovani con meno di 30 anni Neet, ovvero che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione, registrati al programma “Iniziativa Occupazione Giovani”, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi. Questo incentivo è cumulabile con altri incentivi. In caso di cumulo, l’incentivo Neet è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore Neet assunto.

Pacchetto welfare

Sale a € 3.000 la soglia di fringe benefit esentasse per i lavoratori dipendenti con figli minori.

Pacchetto “utenze”

Sono esentasse fino a € 3.000 anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Misure per la riduzione della pressione fiscale

Passa dal 2 al 6% l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi compresi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 (con esclusione della 13ma mensilità). L’esenzione passa al 7% qualora la retribuzione imponibile non superi l’importo mensile di 1.923 euro;

Più rigide le regole sulla sicurezza sul lavoro

In tema di sicurezza sul lavoro le novità sono:

  • istituzione del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
  • l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • Estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;

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