Il welfare aziendale: sgravi e prestazioni

L’INPS, con propria Circolare n. 49 del 31 maggio 2023, ha illustrato il quadro normativo del welfare aziendale così come recentemente modificato dal DL n. 48/2023. Il welfare aziendale si sostanzia nell’attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, finalizzati a migliorarne la vita privata e lavorativa.

L’Istituto ha evidenziato, sin da subito, la qualificazione dei contributi versati, su richiesta del lavoratore, alle forme pensionistiche complementari e di assistenza sanitaria, in sostituzione, in tutto o in parte, di premi di risultato, quali contributi a carico datore di lavoro con conseguente assoggettamento, ai fini previdenziali, al contributo di solidarietà del 10% a carico dello stesso

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa delle prestazioni di cui trattasi.

servizi di trasporto – Art. 51, c. 2, Tuir lettere d) e d-bis

in caso di rimborso di abbonamento al trasporto pubblico è necessario provare l’utilizzo non episodico del mezzo e l’acquisizione e conservazione da parte del datore della documentazione che comprovi l’utilizzo coerente con le finalità di corresponsione;

opere e servizi di utilità sociale – Art. 51, c. 2, Tuir  lettera f          

possono essere messi a disposizione dal datore di lavoro o da strutture esterne all’azienda a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra il datore di lavoro e il terzo erogatore del servizio.

servizi di educazione e istruzione rivolti ai familiari – Art. 51, c. 2, Tuir lettera f-bis

erogazione diretta o tramite terzi, anche di somme di denaro a titolo di rimborso di spese già sostenute con acquisizione e conservazione della documentazione che comprovi un utilizzo coerente alle finalità.

servizi di assistenza ai familiari anziani e non autosufficienti – Art. 51, c. 2, Tuir lettera f-ter

“soggetti non autosufficienti”: coloro che non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana.

Art. 51, c. 2, Tuir – lettera f-quater

Non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati per le polizze (destinati all’erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche dei suoi familiari):

•          “long term care” dirette a garantire una copertura assicurativa per stati di non autosufficienza del dipendente, che richiedono generalmente il sostenimento di spese per lunga degenza;

•          “dread disease” dirette a garantire una copertura assicurativa contro il rischio di insorgenza di malattie particolarmente gravi.

Generalmente è ammessa l’erogazione dei benefit mediante voucher alle seguenti condizioni:

  • non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, monetizzati o ceduti a terzi;
  • devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare;
  • possono essere indicati cumulativamente in un unico titolo purché il valore complessivo non ecceda il limite di 258,23 euro.

Per i premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, accanto alla possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato, con un’imposta sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, pari al 5% viene attribuita al dipendente la facoltà di scelta di ottenerli sotto forma di welfare aziendale (denaro o prestazioni in natura), esenti da imposizione fiscale e contributiva, nei limiti normativi previsti:

  • riconoscimento della contrattazione collettiva di secondo livello (rimangono esclusi i CCNL nonché i contratti individuali) con deposito dei contratti presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 25 marzo 2016;
  • lavoratori beneficiari: titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, a 80.000 euro;
  • limite agevolabile: 3.000 euro (4.000 euro, nell’ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, nei casi ammessi). Se superato, la parte eccedente viene assoggettata.

Nello specifico, le somme premiali agevolate possono essere sostituite da uno o più servizi di cui all’art. 51, commi 2 e 3 del TUIR: si tratta, a titolo di esempio, di rimborso dell’abbonamento del trasporto pubblico, opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto, rimborso delle spese di educazione e istruzione dei figli, ecc.

In aggiunta, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva qualora, in sostituzione dei premi di risultato, siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta:

  • i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza, rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini fiscali) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare);
  • i contributi di assistenza sanitaria (art. 51, c. 2, lettera a, Tuir) destinati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione indicati dal TUIR;
  • il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti (art. 51, c. 2, lettera g, Tuir), anche se ricevute per un importo complessivo superiore a 2.065,83 euro, in base alla relativa norma generale, dal reddito da lavoro dipendente.

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