La Corte di Cassazione con propria ordinanza n. 19659, 11 luglio 2023 ha stabilito che anche il dipendente licenziato senza preavviso ha diritto a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute per il periodo anteriore alla cessazione dell’impiego.
Consolidati orientamenti della Cassazione nonché della Corte di giustizia dell’Unione Europea, infatti, stabiliscono che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro possa provare di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie.
Inoltre il datore deve poter provare di aver avvisato, per tempo ed in modo adeguato, il dipendente che nel caso della mancata fruizione, le ferie rimanenti sarebbero andate perse.
ulteriormente tale orientamento è stato avallato anche nel caso in cui il dipendente sia stato licenziato senza preavviso per aver riportato una condanna penale: la Corte ritiene che anche tale circostanza non influisca sul diritto del lavoratore di godere delle ferie, in quanto esso è direttamente correlato all’espletamento della prestazione lavorativa.









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