RdC: nuova normativa e casi pratici  

Nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo esente dall’applicazione della riduzione del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.
Per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la predetta riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di sette mensilità.
Pertanto, qualora la scadenza dei diciotto mesi di fruizione continuativa, calcolata in base al disposto dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, intervenga dopo il 31 luglio 2023, nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal citato comma 314 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, la fruizione della misura terminerà alla predetta data, in applicazione della modifica normativa.
Qualora, invece, il periodo di fruizione continuativa dei diciotto mesi sia completato prima del 31 luglio 2023 e, dopo il mese di sospensione previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto- legge n. 4/2019, venga presentata una nuova domanda, il riconoscimento della misura non potrà eccedere le sette mensilità complessive nell’anno 2023, tenuto conto anche dei mesi per i quali la stessa sia stata già percepita in corso d’anno.
Nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori sette mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.
Qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, quattordici mensilità del Reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire le ulteriori quattro mensilità; dopo un mese di sospensione potrà presentare una nuova domanda per la quale la misura potrà essere riconosciuta per sole tre mensilità. In caso di eventuali sospensioni dell’erogazione della prestazione, qualora la stessa sia ripresa, il riconoscimento della misura nel corso dell’anno 2023 comprenderà le mensilità spettanti per l’anno o gli anni precedenti non ancora fruite, a cui potranno essere aggiunte fino a sette mensilità eventualmente spettanti per il 2023.
Qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia fruito del Reddito di cittadinanza fino a ottobre 2022 per sette mensilità e la fruizione sia stata sospesa per due mensilità per ulteriori accertamenti, nel caso, a seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche, i pagamenti riprendano da gennaio 2023, verranno corrisposte due mensilità relative al 2022 e ulteriori sette mensilità per il 2023.

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