RdC: nuovi importi e durata

l’INPS con propria circolare n. 61 del 12 luglio 2023  ha illustrato le modifiche introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), alla disciplina del Reddito di cittadinanza. Pertanto, per quanto non previsto, restano valide le indicazioni fornite con i citati messaggi e circolari, cui si rinvia.
Con successive comunicazioni verranno fornite indicazioni sulle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
La Legge di Bilancio 2023 non interviene sui requisiti richiesti per poter beneficiare della misura in oggetto, ma ne riduce la sua durata. In particolare, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità  e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. Sono esclusi dalla previsione  nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
In tutti i casi sopra richiamati, tuttavia, l’erogazione della prestazione non potrà proseguire oltre il 31 dicembre 2023.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, infatti, l’abrogazione degli articoli da 1 a 13 del decreto- legge n. 4/2019, prevista dall’articolo 1, comma 318, della legge di Bilancio 2023, comporterà l’eliminazione della prestazione.
Rispetto alla determinazione del beneficio economico, l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, stabilisce che questo si compone delle seguenti due quote:
A) una componente a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la Pensione di cittadinanza la soglia è incrementata a 7.560 euro;
B) una componente, a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di 1.800 euro annui. In caso di Pensione di cittadinanza, il limite massimo è comunque pari a 1.800 euro annui.
Relativamente al calcolo del beneficio complessivo, consistente nella quota A e nella quota B, l’importo massimo del beneficio spettante è calcolato nel rispetto del limite di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge citato.
Ai fini della determinazione del beneficio, nei casi di variazione della condizione occupazionale, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell’importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Per i soli casi, quindi, di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, dovranno essere comunicati all’INPS esclusivamente i redditi che superino il limite massimo di 3.000 euro, per la parte eccedente tale limite, mediante i modelli “Rdc/Pdc-Com ridotto” e “Rdc/Pdc-Com esteso”, a seconda che la comunicazione intervenga in fase di presentazione della domanda o in corso di erogazione della prestazione.

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