RdC: obblighi formativi e offerta congrua

L’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, subordina l’erogazione del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che preveda attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Sono esonerati da tali condizioni i componenti del nucleo familiare titolari di pensione o di età pari o superiore a 65 anni, nonché quelli già occupati, frequentanti un corso di studi, con carichi di cura o con disabilità.
Con riguardo agli obblighi di formazione cui sono tenuti i soggetti maggiorenni di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, come individuati ai sensi del citato articolo 4, la legge di Bilancio 2023, all’articolo 1, comma 315, impone l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di inserimento in un corso di formazione o riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, per un periodo di sei mesi. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del Reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2023 è ulteriormente intervenuta sulla materia, sostituendo l’intera lettera e) del citato comma 5 dell’articolo 7, stabilendo che la decadenza dal Reddito di cittadinanza interviene dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), del medesimo decreto-legge.
L’offerta è considerata congrua, per i percettori di Reddito di cittadinanza, ai sensi delle disposizioni di cui al citato articolo 25 e all’articolo 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018, di attuazione della normativa, se rispetta i seguenti principi:
– coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
– distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
– durata della disoccupazione;
– retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.

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