L’Agenzia delle Entrate con Risposta ad Interpello n. 462 del 15 novembre 2023 ha sancito che i contributi una tantum corrisposti in misura fissa da un Ente Bilaterale agli iscritti per finalità assistenziali non risultano inquadrabili in alcuna categoria reddituale di cui all’art. 6 del TUIR. Conseguentemente, gli stessi non hanno rilevanza ai fini fiscali.
Specificamente viene posta sotto la lente di ingrandimento la natura di un “Contributo per malattia di lunga durata” e di un “Bonus straordinario Covid-19” in quanto secondo l’orientamento dell’Agenzia, sulla base della documentazione prodotta dall’Istante, questi importi una tantum stabiliti in misura fissa e con finalità assistenziali non risultano inquadrabili in alcuna categoria reddituale di cui all’art. 6 del TUIR e, conseguentemente, non sono soggetti a ritenuta d’acconto ex art. 23, D.P.R. n. 600/1973.









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