Premesso che quanto segue è solo l’analisi del disegno di legge di Bilancio che è attualmente al vaglio del Senato della Repubblica e che entrerà in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tuttavia appare utile offrire alcune informazioni sulle novità pensionistiche che potrebbero diventare strutturali nel nostro ordinamento:
quota 103
Il Disegno di Legge di Bilancio 2024 ha prorogato per un anno la possibilità di accedere al trattamento pensionistico in presenza della cosiddetta “Quota 103”, ovvero al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Verranno introdotte due penalizzazioni non presenti dall’attuale normativa:
- il trattamento pensionistico sarà totalmente calcolato utilizzando il sistema di calcolo contributivo in luogo del sistema misto. Ciò comporterà la liquidazione di un assegno pensionistico più basso, ad eccezione dei lavoratori con reddito alto;
- l’assegno, come sopra calcolato e fino al compimento dei 67 anni di età, non potrà superare il valore di quattro volte il trattamento minimo INPS, in luogo delle cinque volte attuali.
Un’altra importante novità riguarda le cosiddette finestre mobili che sono, in sostanza, il lasso di tempo che il pensionando deve attendere tra la maturazione del requisito e l’effettivo accesso alla pensione. Dal 2024 dette finestre saranno di 7 mesi per il settore privato e 9 mesi per il settore pubblico invece fino al 2023 erano rispettivamente di 3 e di 6 mesi.
pensione contributiva di vecchiaia e di anzianità
Se convertito in legge, sarà possibile accedere alla pensione di vecchiaia contributiva con 20 anni di contribuzione e 67 anni di età anagrafica, a patto che l’importo dell’assegno pensionistico non sia inferiore a quello dell’assegno sociale (la normativa attuale prevede un limite pari ad 1,5 volte).
Sarà possibile accedere alla pensione contributiva anticipata al compimento dei 64 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione non sia inferiore a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Quest’ultima misura viene ridotta a 2,8 volte per le donne con un figlio ed a 2,6 volte per le donne con due o più figli, ma l’importo dell’assegno non potrà superare cinque volte il trattamento minimo INPS fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (limite attualmente non previsto).
Infine, la nuova norma introduce una finestra di 3 mesi tra la maturazione dei requisiti e l’effettivo accesso alla pensione.
opzione donna
Anche per il 2024 viene confermata la possibilità di pensionamento tramite la cosiddetta “Opzione Donna”, prevedendo, però, l’innalzamento di un anno del requisito anagrafico. Il diritto al trattamento pensionistico si applicherà nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 avranno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per questa tipologia di lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica a prescindere dal numero di figli.
In materia di decorrenza, all’opzione donna si applicano le cosiddette finestre mobili. Pertanto, le lavoratrici conseguono la pensione decorsi:
- dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Ape sociale
Il Disegno di Legge di Bilancio 2024 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 della cosiddetta Ape Sociale, una prestazione che viene erogata, soltanto a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o altra che consenta l’accesso anticipato al trattamento pensionistico. L’indennità spetta ai lavoratori iscritti all’AGO INPS, alle forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed anche agli iscritti alla Gestione Separata (sono pertanto esclusi gli iscritti alle casse professionali) che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- stato di disoccupazione a seguito di:
- cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (individuale o collettivo);
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale in sede protetta;
- scadenza del termine del rapporto a tempo determinato, a condizione che, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, l’interessato abbia svolto lavoro dipendente per almeno diciotto mesi.
- caregiver in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi:
- il coniuge o la persona in unione civile;
- un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, con riconoscimento di un grado di invalidità civile uguale o superiore al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- sono lavoratori dipendenti impegnati in attività usuranti e possiedono almeno 36 anni di anzianità contributiva, ridotti a 32 per:
- operai edili;
- ceramisti;
- conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
La prestazione viene erogata per 12 mensilità, e l’importo corrisponde a quello della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o a 1.500 euro (se la pensione calcolata risulta superiore a tale importo). Dobbiamo evidenziare che l’importo dell’APE sociale non è soggetto a rivalutazione né può essere oggetto di integrazione al trattamento minimo.
Gli interessati devono essere in possesso, al momento della domanda di accesso, dei seguenti requisiti:
- almeno 63 anni e 5 mesi di età anagrafica;
- almeno 30 anni di anzianità contributiva (36 nel caso dei lavoratori che svolgono le attività gravose);
- non essere titolari di pensione diretta.
Ricordiamo che i requisiti contributivi richiesti vengono ridotti, per le donne, in misura pari a 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
- riscatto dei periodi non coperti da contribuzione;
- rideterminazione delle percentuali di indicizzazione.
Riscatto periodi non coperti da contribuzione
Per il biennio 2024-2025, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, per una misura massima di cinque anni, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato, a patto che tali periodi non siano soggetti a obbligo contributivo e non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata.
Una eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determinerà l’annullamento del riscatto.
Per i lavoratori del settore privato l’onere di riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, l’onere risulterà deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo
Si prevede che il versamento dell’onere di riscatto possa essere effettuato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi. Tale rateizzazione non potrà essere concessa nel caso in cui i contributi da riscattare debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione o nel caso in cui siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.









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