L’imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

L’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche avviene valorizzando a “SI” il tag <Bollo virtuale> presente nel tracciato record del file xml che contiene la FE.

Considerato che le FE transitano attraverso il SDI, l’Agenzia delle Entrate ha elaborato una procedura di ausilio per la verifica del corretto assolvimento del bollo sulle FE, così articolata:

nel portale Fatture e Corrispettivi sono messi a disposizione, con riferimento alle fatture emesse (non scartate da SDI) per ciascun trimestre:

  • l’elenco A (non modificabile) che contiene l’elenco delle fatture in cui è stato indicato dal soggetto emittente l’assoggettamento a bollo (tag <Bollo virtuale> = SI). Di fatto tale elenco è il riepilogo delle fatture in cui è presente il bollo;
  • l’elenco B (modificabile) che contiene, sulla base dell’elaborazione dei dati delle FE effettuata dall’Agenzia delle Entrate, gli estremi delle fatture per le quali è rilevato l’obbligo di assolvimento del bollo, ancorché l’emittente non lo abbia indicato in fattura. Tale verifica viene effettuata dall’Agenzia secondo criteri soggettivi ed oggettivi (ad esempio somma importi fattura > € 77,47, campo Natura con codice N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 e N4, ecc.).

Il contribuente può modificare l’elenco B indicando per quali FE non vi sono i presupposti per il bollo o integrarlo con gli estremi delle FE che non sono inclusi in nessuno dei due elenchi.

Gli elenchi A e B sono messi a diposizione entro il 15° giorno dalla fine di ciascun trimestre nel portale Fatture e Corrispettivi, consultabile dal contribuente o dal suo intermediario delegato, menù Consultazione, link Fatture elettroniche e altri dati IVA con il quale si accede alla Home Consultazione e cliccando sul link Pagamento imposta di bollo.

Entro il 30 novembre la maggior parte dei soggetti è tenuta al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (FE) emesse nei primi tre trimestri. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo va effettuato il versamento del bollo sulle FE relative al 4° trimestre.

L’adempimento, che riguarda tutti coloro i quali hanno emesso FE dovendo assolvere l’imposta di bollo, interessa in particolare i contribuenti forfetari in quanto:

  • su tutte le fatture (superiori a € 77,47) è dovuto il bollo;
  • dal 1.7.2022 sono generalmente obbligati all’emissione della FE.

In via teorica l’obbligo di versamento ha cadenza trimestrale, tuttavia dal 2023 è previsto che la scadenza del versamento del bollo per le fatture dei primi 2 trimestri, qualora l’importo dovuto non superi € 5.000, può essere differita alla scadenza del 3° trimestre.

In pratica per i contribuenti di minori dimensioni è generalmente possibile il pagamento del bollo relativamente ai primi tre trimestri entro il 30 novembre.

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