Contributi previdenza complementare per familiari a carico: c’è la deduzione

Con risposta ad istanza di Interpello n. 76 del 22 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso importanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’articolo  8,  comma  6  del  D.Lgs n. 252/2005, in materia di deduzione dei contributi  versati  per  la  partecipazione  alle  forme  di  previdenza  complementare  per  i  lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007.
Specificamente, l’Agenzia ha precisato che, qualora  nei  primi  cinque  anni  di  partecipazione  alle  forme  pensionistiche  complementari  il  lavoratore, in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico (per consentire la loro adesione alle forme di previdenza complementare), che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell’ulteriore “plafond di deducibilità”.  Il  predetto  plafond  potrà  essere  utilizzato  dal  sesto  anno  di  adesione  alla  forma  pensionistica  complementare  del  lavoratore  di  prima  occupazione  e  fino  al  venticinquesimo  anno  successivo,  per  dedurre  dal  proprio  reddito  complessivo  i  contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui  e quindi fino al raggiungimento dell’importo massimo di  euro 7.746,86).

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