Con risposta ad istanza di Interpello n. 76 del 22 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso importanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’articolo 8, comma 6 del D.Lgs n. 252/2005, in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007.
Specificamente, l’Agenzia ha precisato che, qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il lavoratore, in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico (per consentire la loro adesione alle forme di previdenza complementare), che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell’ulteriore “plafond di deducibilità”. Il predetto plafond potrà essere utilizzato dal sesto anno di adesione alla forma pensionistica complementare del lavoratore di prima occupazione e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui e quindi fino al raggiungimento dell’importo massimo di euro 7.746,86).









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