L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia locativa fornendo importanti chiarimenti in merito alle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2024 al trattamento riservato delle c.d. “locazioni brevi” per le quali il contribuente sceglie di applicare la cedolare secca.
Si ricorda che tale disciplina è riservata alle locazioni poste in essere al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa da soggetti che locano non più di 4 immobili.
Come detto, l’Agenzia ha precisato che:
- per i redditi derivanti da contratti di locazione breve maturati dall’1.1.2024 (indipendentemente dalla data di stipula del contratto e dalla data di percezione dei canoni), l’imposta è fissata nella misura del 21% soltanto per una unità immobiliare locata e del 26% per il secondo, terzo e quarto immobile locato;
- gli intermediari che intervengono nell’incasso / pagamento dei canoni sono tenuti ad operare, in ogni caso, la ritenuta a titolo di acconto nella misura del 21%.
Pertanto si evidenzia che l’aumento dell’aliquota al 26% trova applicazione soltanto in caso di locazione di almeno 2 appartamenti, in quanto ad un immobile resta applicabile l’aliquota del 21%. In presenza di più immobili (da 2 a 4) concessi in locazione breve con applicazione della cedolare secca, spetta al contribuente scegliere liberamente a quale immobile applicare l’aliquota del 21% e tale scelta va effettuata nel mod. 730 / REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui vanno dichiarati i canoni.









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