In occasione delle festività natalizie è possibile che il datore di lavoro riconosca dei benefit ai propri dipendenti e/o clienti e, per la corretta individuazione del trattamento fiscale dei medesimi è necessario distinguere anche la tipologia del bene ossia se risulti oggetto o meno dell’attività fermo restando che per le spese classificabili “di rappresentanza” è rimasto invariato il limite di € 50:
- che consente di detrarre l’IVA e di dedurre il costo sostenuto;
- oltre il quale l’IVA è indetraibile e la deducibilità del costo è proporzionata ai ricavi / proventi dell’attività caratteristica.
Si evidenzia che per il 2024:
- per i dipendenti con figli a carico, il valore dei beni / servizi ricevuti, comprese le somme erogate / rimborsate per le utenze di acqua / elettricità / gas, dal datore di lavoro, non concorre al reddito imponibile nel limite di € 2.000;
- per i dipendenti senza figli a carico, la soglia di non imponibilità del valore dei beni / servizi ricevuti è pari a € 1.000.
Sinteticamente possiamo precisare che le erogazioni in denaro concorrono sempre (a prescindere dall’ammontare) alla formazione del reddito del dipendente e quindi sono assoggettate a tassazione. Fanno eccezione le somme erogate / rimborsate per le spese relative alle utenze domestiche, “equiparate” alle erogazioni in natura per i lavoratori con figli a carico (nel limite di € 2.000). Invece le erogazioni di beni e servizi se sono di importo non superiore a € 1.000 / 2.000 non concorrono alla formazione del reddito mentre se risultano avere un importo superiore a € 1.000 / 2.000 concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito del dipendente (non solo per la quota eccedente).
Per la verifica del superamento del limite vanno considerate anche le analoghe erogazioni riconosciute durante l’anno.









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