La nuova procedura per l’accertamento della disabilità

L’Inps, con proprio messaggio n. 4512 del 31.12.2024, facendo seguito ai messaggi n. 4364 del 19 del dicembre 2024 e n. 4465 del 27 dicembre 2024 a recepimento ed esecuzione di un intervento legislativa della scorsa primavera, ha sancito le peculiarità inerenti la nuova procedura da seguire per la richiesta di verifica della condizione di disabilità e ottenimento della relativa prestazione sociale. La novità più importante riguarda i medici (per facilitare citiamo i cc.dd. medici di famiglia) che si profilano per la prima volta per la compilazione e la trasmissione all’INPS del certificato medico introduttivo. Spetterà a loro richiedere la relativa abilitazione attraverso la trasmissione alla Struttura territorialmente competente dell’INPS del modulo “AP110 – Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori” compilato in ogni sua parte. Pertanto tutti coloro che dovranno presentare la domanda per la disabilità e che abbiano il domicilio (o la residenza, in assenza di diverso domicilio)  ricompreso in una delle 9 province in sperimentazione (Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari) dovranno rivolgersi in prima (e unica) istanza al proprio medico che provvederà a tutti gli adempimenti anche quelli precedentemente demandati ai patronati. Dal 01.01.2026 questa procedura sarà estesa a tutto il territorio italiano.

Si ricorda che i medici di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare), devono spuntare in procedura la struttura sanitaria di appartenenza. Diversamente, i medici di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del medesimo decreto legislativo (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del SSN, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate), dopo avere effettuato l’accesso nell’applicativo per la redazione del relativo certificato, devono spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale” (come previsto dal messaggio Inps n. 4364/2024).

Dal 1° gennaio 2025, per facilitare la compilazione del certificato medico introduttivo in questa fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024, la procedura presenta in apertura una procedura guidata che indirizza il medico a seconda della provincia di domicilio/residenza che deve selezionare su indicazione del cittadino: infatti la procedura indirizza il medico alla compilazione del nuovo certificato introduttivo, che deve essere firmato digitalmente e che costituisce l’istanza di “valutazione di base della condizione di disabilità” di cui al decreto legislativo n. 62/2024, senza più necessità di presentazione della domanda amministrativa.

Se, invece, il domicilio (o la residenza, in assenza di diverso domicilio) ricade nelle altre province, la procedura indirizza il medico alla compilazione del vecchio certificato introduttivo, che deve essere associato entro 90 giorni alla domanda amministrativa di invalidità civile, cecità, sordità, sordocecità, disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

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