E’ entrata in vigore il 1 gennaio 2025, la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.
In questo articolo andiamo ad illustrare una prima parte delle principali novità che hanno riguardato l’universo pensionistico.
Il monte contributivo (commi 169-170)
La norma consente agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata (di cui all’art.2, co.26, legge n.335/1995) con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al primo gennaio 2025, di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla suddetta maggiorazione contributiva non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia per la pensione di vecchiaia o anticipata ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore riferiti alla suddetta maggiorazione contributiva sono deducibili, ai sensi dall’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato.
Mutazione titolo pensionistico (comma 172)
Dal 1° gennaio 2025 è abrogato l’articolo 2-ter del D.L. n. 30/1974, che consente l’utilizzo dei contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Pertanto, viene superata l’unica ipotesi residuale (oltre alla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia) che consente di cambiare il titolo della pensione.
L’abrogazione della norma comporta, per i pensionati potenzialmente interessati al cambio di titolo della pensione, la permanenza nella Gestione previdenziale di liquidazione della pensione e, conseguentemente, la cristallizzazione:
- del sistema di calcolo applicato al momento del pensionamento;
- dei parametri adottati in sede di liquidazione per le retribuzioni e, per la quota contributiva, al coefficiente di trasformazione alla base del calcolo della pensione.
Opzione donna (comma 173)
Anche per il 2025 viene confermata la possibilità di pensionamento tramite la cosiddetta “Opzione Donna”.
Il diritto al trattamento pensionistico si applicherà alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per questa tipologia di lavoratrici la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico si applica a prescindere dal numero di figli.
In materia di decorrenza, all’Opzione donna si applicano le cosiddette “finestre mobili” (ossia il lasso di tempo che il pensionando deve attendere tra la maturazione del requisito e l’effettivo accesso alla pensione). Pertanto, le lavoratrici conseguono la pensione decorsi:
- 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Quota 103 (comma 174)
La pensione anticipata flessibile, cosiddetta “Quota 103” viene prevista anche per l’anno 2025. Pertanto, sarà possibile accedere al trattamento pensionistico al raggiungimento, nel 2025, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente a tale data.
Per i soggetti che maturano i requisiti negli anni 2024 e 2025:
- il trattamento pensionistico sarà totalmente calcolato utilizzando il sistema di calcolo contributivo in luogo del sistema misto;
- l’assegno, come sopra calcolato e fino al compimento dei 67 anni di età, non potrà superare il valore di 4 volte il trattamento minimo INPS.
Per quanto riguarda le “finestre mobili”, per gli anni 2024 e 2025, dette finestre sono di 7 mesi per il settore privato e 9 mesi per il settore pubblico.
Ape sociale (comma 175)
Viene prorogato al 31 dicembre 2025 l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. “Ape Sociale”), ossia la prestazione che viene erogata, soltanto a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o altra che consenta l’accesso anticipato al trattamento pensionistico. L’indennità spetta ai lavoratori che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- coloro che, in possesso di anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trovano in uno stato di disoccupazione a seguito di
- cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (individuale o collettivo);
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale in sede protetta;
- scadenza del termine del rapporto a tempo determinato, a condizione che, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, l’interessato abbia svolto lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- caregiver in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi
- il coniuge;
- un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, con riconoscimento di un grado di invalidità civile uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- sono lavoratori dipendenti impegnati in attività usuranti, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva, e che abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, una o più professioni c.d. gravose, di cui all’allegato 3 della Legge n. 234/2021. L’anzianità è ridotta a 32 anni per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
La prestazione viene erogata per 12 mensilità, e l’importo corrisponde a quello della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o a 1.500 euro (se la pensione calcolata risulta superiore a tale importo). Preme evidenziare che l’importo dell’APE sociale non è soggetto a rivalutazione né può essere oggetto di integrazione al trattamento minimo.
Gli interessati devono essere in possesso, al momento della domanda di accesso, dei seguenti requisiti:
- almeno 63 anni e 5 mesi di età anagrafica;
- almeno 30 anni di anzianità contributiva (36 o 32 nel caso dei lavoratori che svolgono attività gravose);
- non essere titolari di pensione diretta.
I requisiti contributivi richiesti vengono ridotti, per le donne, in misura pari a 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.
L’APE sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, eccetto quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nella misura massima di 5.000 euro lordi annui.
Le domande per il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale vanno presentate entro il 31 marzo, 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno









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