Legge di Bilancio 2025: le novità in materia di pensioni 2/2

E’ entrata in vigore il 1 gennaio 2025, la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

In questo articolo andiamo a completare la disamina delle principali novità che hanno riguardato l’universo pensionistico.

Incremento delle pensioni minime (comma 177)

Come già avvenuto per gli anni 2023 e 2024, al fine di contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023, sono stati previsti, con esclusivo riferimento alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026, degli incrementi dei trattamenti pensionistici, aggiuntivi rispetto alla disciplina della perequazione automatica.

L’aumento transitorio è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore al trattamento minimo mensile INPS spettante per l’anno di riferimento (ossia, quello riferito all’anno di applicazione dell’incremento), ed è pari a:

  • 2,2 % per l’anno 2025;
  • 1,3 % per l’anno 2026.

La seconda percentuale non si somma alla prima, pertanto l’incremento per l’anno 2026 si applica sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica (la quale è applicata anch’essa sui valori al netto del precedente incremento transitorio). Si precisa inoltre che i suddetti incrementi:

  • non rilevano, per gli anni di riferimento (2024 e 2025), ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito;
  • si applicano su tutte le mensilità dell’anno a cui si riferiscono, ivi compresa la tredicesima mensilità, mentre non si applicano sulla c.d. quattordicesima (se spettante);
  • non concernono i trattamenti di natura assistenziale;
  • rientrano nel reddito imponibile, al fine dell’applicazione delle imposte sui redditi.

Nel caso in cui il valore complessivo dei trattamenti pensionistici sia di poco superiore al trattamento minimo INPS, l’incremento transitorio in esame si applica fino a concorrenza dell’importo costituito dall’applicazione dell’incremento medesimo sul suddetto minimo.

Incremento maggiorazione sociale per pensionati in condizioni di disagio (comma 178)

Per l’anno 2025, l’importo mensile delle maggiorazioni sociali previste per i trattamenti minimi, le pensioni e gli assegni sociali è incrementato di 8,00 euro.

Inoltre, sempre per il 2025, il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento in oggetto non è riconosciuto è aumentato di 104,00 euro annui.

Assegno sociale

A decorrere dal 1° gennaio 2030 l’importo dell’assegno sociale è aumentato a 3,2 volte (non più 3 volte); tale valore è posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato.

Pensione di vecchiaia per lavoratrici con 4 o più figli (comma 179)

Per le donne con 4 o più figli viene incrementato da 12 a 16 mesi il beneficio della riduzione, in ragione del numero di figli, del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Si precisa che il suddetto beneficio si applica alle donne rientranti nel sistema contributivo.

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all’estero per l’anno 2025 (comma 180)

È previsto, in via eccezionale, che ai pensionati residenti all’estero, per l’anno 2025, non è riconosciuta la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS. Nel caso in cui il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del limite maggiorato.

Misure in materia di previdenza complementare (commi 181-185)

Dal 1° gennaio 2025 è prevista la possibilità, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 iscritti ad una forma di previdenza complementare, di computare, su richiesta dell’assicurato – al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell’assegno sociale stabiliti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata – unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Pertanto, i contributi versati ai fondi pensione vengono equiparati, per il solo fine del raggiungimento dell’importo soglia, ai contributi versati all’INPS.

Restano fermi il requisito anagrafico di 67 anni e contributivo di 20 anni.

Per i lavoratori che scelgono la suddetta opzione:

  • ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente previsto di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di
    • 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di
    • ulteriori 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2030.

Pertanto, per accedere al pensionamento anticipato, a tali soggetti, sono richiesti, per il 2025, 25 anni di contributi e 30 anni a partire dal 2030;

  • la pensione anticipata conseguita non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui).

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