La Legge di Bilancio 2025 ai commi 206-208 ha previsto, a titolo di incentivo alla natalità, che per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 sia riconosciuto un importo una tantum di 1.000 euro, erogato nel mese successivo a quello di nascita o adozione.
Tale importo è erogato dall’INPS su domanda dell’interessato, a condizione che:
- il nucleo familiare di appartenenza del richiedente abbia un valore ISEE non superiore a € 40.000 annui (valore computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico);
- il richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza, permesso di soggiorno o legame familiare indicate dalla norma.
Oltre al requisito reddituale, è necessario che il richiedente soddisfi la condizione soggettiva inerente alle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno. Ai fini dell’accesso al beneficio è infatti necessario essere cittadino italiano o di Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.L’importo in oggetto non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante al fine delle imposte sui redditi.
La Legge di Bilancio 2025 ai commi 209-211 ha altresì previsto alcune modifiche alla disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per le forme di supporto domiciliare per bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche.
Come noto, il buono è erogato dall’INPS previa richiesta del genitore che deve presentare idonea documentazione relativa all’iscrizione e al pagamento della retta a strutture pubbliche o private, ovvero previa presentazione di un’attestazione, rilasciata dal pediatra, che certifichi l’impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido a causa di grave patologia cronica.
Con la Legge di Bilancio 2025 si sancisce, al comma 209, che nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini dell’attribuzione del buono, non rilevano le erogazioni relative all’Assegno Unico Universale.
Viene, inoltre eliminata la condizione per cui, al fine del riconoscimento dell’importo massimo del bonus, pari a 3.600 euro (1.500 + 2.100 euro), deve essere presente nel nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, oltre che un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023 (mentre quest’ultima condizione resta ferma).Di conseguenza, con riferimento alla maggiorazione di 2.100 euro per i figli nati a partire dal 1° gennaio 2024, è ora necessario possedere il requisito di un valore ISEE, computato al netto dell’Assegno Unico, fino a 40.000 euro, mentre non è più richiesta la presenza di almeno un figlio di età inferiore a 10 anni.
Nelle altre ipotesi, la misura del buono è pari a:
- € 3.000 annui per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a € 25.000 ;
- € 2.500 annui per i nuclei familiari con un valore ISEE superiore a € 25.000 e pari o inferiore a € 40.000;
- € 1.500 annui per i casi in cui l’ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all’ISEE.
Anche con riferimento a questi casi, il valore ISEE è computato al netto dell’Assegno Unico e familiare per i figli a carico.
La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta, ai commi 217-218, e con riferimento ai lavoratori dipendenti, ha previsto un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale
- all’80% (anziché al 60%, già previsto per il secondo mese e al 30%, già previsto per il terzo mese),
- nel limite di due mesi,
- entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento),
- in alternativa tra i genitori.
Si tratta dei periodi di congedo successivi al primo mese di congedo parentale.
Pertanto, i periodi complessivamente fruibili con un’indennità pari all’80% sono elevati da uno a tre mesi.
Il nuovo elevamento in esame non si applica ai casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.
Viene invece fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell’anno 2024, l’elevamento all’80% per il secondo mese.









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