La legge di Bilancio, ai commi 2-9, ha stabilizzato il passaggio da quattro a tre aliquote Irpef (23, 35 e 43 per cento), già previsto, in deroga alla disciplina del Tuir, per l’anno 2024 dal Dlgs n. 216/2023 con conseguente ampliamento della cosiddetta “no tax area” fino a 8.500 euro previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni assimilati già introdotto per il 2024 anch’esso dal decreto n. 216/2023, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati. L’ampliamento viene effettuato modificando da € 1.880 a € 1.955 la detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a € 15.000 prevista dal Tuir (articolo 13 comma 1 lettera a)) e adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia. Inoltre, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, in favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20mila euro (rapportati all’intero anno) è riconosciuto un bonus, calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito, mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra € 20.000 e € 40.000 è riconosciuto un contributo, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32mila euro, e di importo decrescente per redditi da € 32.000 in su, che si azzera alla soglia di € 40.000. I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.
- La medesima legge di Bilancio 2025 introduce nel Tuir il nuovo articolo 16-ter, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a € 75.000 parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Sono previste alcune esclusioni dal calcolo del limite, come le spese sanitarie detraibili, le somme detraibili in quanto investimenti in start-up e in PMI innovative mentre per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici o per altri casi di detrazione ripartita in più annualità viene specificato che rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono esclusi dal computo anche gli interessi passivi e altri oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese per interventi edilizi detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024.
- Al comma 11 viene prevista anche una disciplina modificata delle detrazioni per familiari a carico che stabilisce come la detrazione possa applicarsi esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni salvo disabilità accertata. Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, pari a € 750 per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
- Il successivo co. 12 apporta delle modifiche rilevanti alle soglie limite previste per i soggetti beneficiari del c.d. “regime forfetario”. Infatti per il 2025 viene aumentato da €30.000 a € 35.000 il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (co.13) vengono levate da € 800 a € 1.000.
- Stangata per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni in cripto attività (co.24-29) la cui aliquota è stata aumentata daldal 26% al 33% realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Eliminata altresì la soglia di esenzione di € 2.000.
- Al co. 206 viene sancita la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi del nuovo importo una tantum a titolo di “Bonus nuove nascite” pari a € 1.000 riconosciuto per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il beneficio è riconosciuto dall’Inps su domanda ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di Isee non superiore a € 40.000 annui.
- Al co. 229, viene stabilito l’aumento da € 1.000 a € 1.100 della spesa detraibile, dall’imposta lorda, sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida;
- Al co. 344 è stato rifinanziato il c.d“bonus psicologico” (o “bonus psicologo”), il contributo di sostegno alle spese per sessioni di psicoterapia introdotto dal Dl. n. 228/2021 (art. 1-quater, co.III).
- In materia di Welfare, al co. 385, si comunica l’estensioneper i premi e per le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 della riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.
– Viene esteso al 2025 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 e con un limite di spesa pari a 2,2 miliardi per il 2025. Prevista un’ulteriore comunicazione integrativa, corredata della relativa documentazione indicata, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.









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