La legge di Bilancio, al comma 161, prevede l’esclusione dall’imposizione fiscale delle misure di incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato. Specificamente, il comma de quo, prevede che i soggetti beneficiari della misura possono essere coloro che entro il 31 dicembre 2025 perfezioneranno i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato di una delle due “finestre” appresso indicate:
- c.d. “Quota 103” (un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni), che possono essere maturati, come detto, entro il 31 dicembre 2025
- anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica.
Il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.
Benchè venga richiamata la fattispecie della c.d. “quota 103” tuttavia sussistono alcune differenze sostanziali rispetto alla misura tipizzata infatti in questo caso è previsto l’ampliamento delle fattispecie che vi rientrano e l’introduzione del beneficio dell’ulteriore dell’esclusione delle somme dalla base imponibile fiscale (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva).
L’esercizio di questa opzione non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata.









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