Mod. 730/2025 – i nuovi bonus (1/2)

Indennità tredicesima mensilità (c.d. “bonus tredicesima”)

Il Mod. 730/2025 e le relative istruzioni recepiscono le nuove misure agevolative previste ai fini dell’abbattimento della pressione fiscale (trattamento integrativo e c.d. “bonus tredicesima”).

In particolare, l’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, ha riconosciuto, per l’anno d’imposta 2024, un’indennità di importo pari a € 100 (c.d. “bonus tredicesima” o “bonus Natale”) rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che siano in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari che devono sussistere congiuntamente e sono:

  • avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a € 28.000;
  • avere almeno un figlio (anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR;
  • presentare un’imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente riconosciute.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo, concorrono le quote di reddito esenti previste per ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori impatriati, i redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca, nonché le mance assoggettate a imposta sostitutiva ricevute dai lavoratori del settore ricettivo e turistico, mentre non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;

L’indennità è erogata, unitamente alla tredicesima mensilità, dal sostituto d’imposta, su richiesta del lavoratore che attesti per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.

Tale misura impatta sulla sezione V, rigo C4 del quadro C, ridenominata “Riduzione della pressione fiscale (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)”, che presenta la seguente nuova struttura.

  • Erogazioni in natura

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3, art. 51, TUIR, non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro entro la soglia di € 258,23.

Per il periodo d’imposta 2024, l’art. 1, commi 16 e 17, Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), in deroga al citato art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, ha modificato la soglia di non concorrenza.

È infatti previsto che non concorre a formare reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento di:

  • utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale,
  • spese per l’affitto della prima casa ovvero
  • interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale,

entro il limite complessivo di € 1.000.

Il limite è elevato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati), a condizione che dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Il superamento dei limiti sopra indicati comporta che l’intero ammontare, e non soltanto la quota parte eccedente detti limiti, concorre al reddito tassabile secondo le modalità ordinarie.

Le istruzioni di compilazione del Mod. 730/2025 chiariscono che, per le spese rimborsate di cui sopra, il contribuente non può beneficiare delle altre agevolazioni previste, quali, ad esempio, la detrazione degli interessi passivi dei mutui di acquisto o costruzione dell’abitazione principale o la detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, in quanto tali somme, essendo state rimborsate, non possono considerarsi a carico del lavoratore.

A riguardo, ai fini della compilazione del quadro E “Oneri e spese”, in corrispondenza del rigo E7 “Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale” e dei righi da E8 a E10 “Altre spese”, nonché del rigo E71 “Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale”, le citate istruzioni precisano che non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro, indicate nei punti da 701 a 706 della sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” della CU 2025, con i codici onere 7, 10, 46, 48 e 97.

Al fine di recepire la novità in esame, nel quadro C del Mod. 730/2025 è stata aggiunta la sezione VIII “Erogazioni in natura”, composta dal solo rigo C17.

Il rigo C17 si compone di 2 colonne:

  • colonna 1 “Benefit base”, nella quale deve essere riportato l’importo indicato nel punto 474 della CU 2025;
  • colonna 2 “Con figli fiscalmente a carico”, nella quale deve essere riportato l’importo indicato nel punto 475 della CU 2025.

In presenza di più CU non conguagliate oppure di più CU non conguagliate e altre conguagliate, occorre compilare tanti moduli quante sono le CU in possesso del contribuente.

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