- Detrazioni edilizie
Le maggiori novità relative al quadro E, recepite nelle istruzioni, riguardano la disciplina delle detrazioni edilizie, le cui spese e relative informazioni sono indicate nelle sezioni III-A, III-B, III-C e IV.
- Rateizzazione decennale spese superbonus sostenute nel 2023
Il comma 56, art. 1, Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, introducendo il nuovo comma 8-sexies all’art. 119, D.L. n. 34/2020, ha esteso la facoltà di rateizzare su 10 anni la fruizione del superbonus anche con riguardo alle spese sostenute nel 2023.
La norma dispone che detta opzione possa essere esercitata tramite una dichiarazione dei redditi 2024 (periodo di imposta 2023) integrativa, da inviare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (31 ottobre 2025); se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.
Le istruzioni di compilazione del Mod. 730/2025 in esame hanno recepito tale previsione, contemplando la possibilità di indicare l’opzione per la rateizzazione con riguardo alle spese superbonus sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. A tale scopo, nelle sezioni relative alle spese superbonus (sezioni III-A, III-C e IV ) è stata introdotta una nuova colonna.
- Sezione III-A: recupero del patrimonio edilizio, sismabonus, superbonus, bonus facciate e bonus verde
La sezione III-A, righi da E41 a E43, è stata implementata della nuova colonna 8A “Opzione 2023“, da barrare in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote delle spese superbonus sostenute nel 2023.
- Sezione III-C: altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%, del 70%, del 90% e del 110%
Nella sezione III-C, rigo E56 “Pace contributiva o colonnine per ricarica“, è stata introdotta la nuova colonna 5A “Opzione 2023“, da barrare in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote delle spese per l’acquisto e la posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sostenute nel 2023.
- Sezione IV: spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
Nella sezione IV, righi da E61 a E62, è stata aggiunta la nuova colonna 7A “Opzione 2023“, da barrare in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote delle spese superbonus sostenute nel 2023.
- Sezione II: Altre ritenute subite
Ai fini della compilazione della Sezione II “Altre ritenute subite diverse da quelle indicate nei quadri C e D”, del quadro F, rigo F2, le istruzioni di compilazione del Mod. 730/2025 precisano che la colonna 5 “Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche” e la colonna 6 “Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche” devono essere compilate anche nel caso in cui nella colonna 1, rigo D3, sia stato indicato:
- il codice “4” per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co., ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021, erogati fino al 30 luglio 2024;
- il codice”5″ per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co., ai sensi del D.Lgs. n. 36/2001, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, erogati fino al 30 luglio 2024.
- Sezione V: acconti 2025 e rateazione del saldo 2024
Con riguardo alla compilazione della colonna 7 “Numero rate“, le istruzioni del Mod. 730/2025, recependo quanto previsto dal D.Lgs. n. 1/2024, precisano che il pagamento rateale delle somme a titolo di saldo e acconto deve concludersi entro il 16 di dicembre; di conseguenza, il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio dovrà adeguare il numero di rate eseguibili affinché sia rispettato tale termine, con l’effetto che l’ultima trattenuta potrà essere effettuata insieme alle ritenute operate nel mese di novembre, da versare entro il 16 dicembre, e provvederà a calcolare gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33% mensile.
In assenza di sostituto d’imposta, il numero di rate è compreso tra 2 e 7.
- Sezione VIII: dati da indicare nel Mod. 730 integrativo
Nel rigo F10 “Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte” sono state aggiunte due nuove colonne (colonne 5 e 6) che permettono di gestire i crediti derivanti da determinate imposte sostitutive nel caso di presentazione del Mod. 730 integrativo.
In particolare, a colonna 6 deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta sostitutiva che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte; nella casella di colonna 6 deve essere riportato uno dei seguenti codici corrispondenti a quelli indicati a colonna 5 “Codice imposta”:
- codice “1” per il credito di imposta sostitutiva cripto-attività riportato nella colonna 7 del rigo 301 (o nella colonna 7 del rigo 351 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- codice “2” per il credito di imposta sostitutiva IVIE riportato nella colonna 7 del rigo 304 (o nella colonna 7 del rigo 354 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- codice “3” per il credito di imposta sostitutiva IVAFE riportato nella colonna 7 del rigo 307 (o nella colonna 7 del rigo 357 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- codice “4” per il credito di imposta sostitutiva redditi capitale fonte estera riportato nella colonna 7 del rigo 310 (o nella colonna 7 del rigo 360 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- codice “5” per il credito di imposta sostitutiva mance settore turistico-alberghiero riportato nella colonna 7 del rigo 311 (o nella colonna 7 del rigo 361 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- codice “8” per il credito di imposta sostitutiva su bonus e stock option riportato nella colonna 7 del rigo 314 (o nella colonna 7 del rigo 364 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- codice “9” per il credito di imposta sostitutiva da attività di noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto riportato nella colonna 7 del rigo 315 (o nella colonna 7 del rigo 365 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- codice “10” per il credito di imposta sostitutiva redditi da beni sequestrati riportato nella colonna 7 del rigo 316 (o nella colonna 7 del rigo 366 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- codice “11” per il credito di imposta sostitutiva sulle lezioni private riportato nella colonna 7 del rigo 317 (o nella colonna 7 del rigo 367 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- codice “13” per il credito di imposta sostitutiva da plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva riportato nella colonna 7 del rigo 321 (o nella colonna 7 del rigo 371 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario.
- Sezione IX: altri dati
Tra le novità introdotte dalle istruzioni si segnala la modifica operata al rigo F14, ridenominato “Eccedenza versamento imposte sostitutive”, in cui confluiscono i dati relativi alle eccedenze di versamento di determinate imposte sostitutive.
Con riguardo alla compilazione di tale rigo, si segnala l’introduzione del nuovo codice “15”, da riportare a colonna 1 “Codice d’imposta” per indicare l’eccedenza di versamento di imposta sostitutiva frontalieri su retribuzioni svizzere.
Quadro f: acconti, ritenute, eccedenze e altri dati.









Lascia un commento