Mod. 730/2025  –  I singoli Quadri (1/2)

Forniamo di seguito una guida, divisa in due parti al fine di una maggiore fruibilità, sulle peculiarità tecniche e specificità funzionali dei quadri principali presenti nel modulo della dichiarazione dei redditi.

  • Quadro A – Redditi dei terreni

Nel quadro A, dedicato ai redditi dei terreni, vengono recepite le novità introdotte ai fini della determinazione del reddito dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), nonché le novità in materia di determinazione del reddito dominicale e agrario in caso di produzione di vegetali mediante l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, di cui alla lett. b-bis), art. 32, comma 2, TUIR.  Tra le novità introdotte si segnala che, al fine di permettere al socio di società semplice di indicare il reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini IRPEF attribuito dalla società che fruisce del regime agevolato previsto per imprenditori agricoli e professionali, è stato introdotto il nuovo codice “11” da imputare a colonna 2 “Titolo”, righi da A1 a A6.

Le istruzioni di compilazione del Mod. 730/2025 precisano che in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 10 “Coltivatore diretto o IAP”.

  • Nuove attività agricole produttive di reddito agrario

In attuazione della Legge delega per la Riforma Fiscale (Legge n. 111/2023), il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto, a partire dall’anno d’imposta 2024, una revisione della disciplina dei redditi dei terreni, con particolare riferimento alla determinazione dei redditi dominicali e agrari, nonché all’individuazione delle attività agricole produttive di reddito agrario.

Le istruzioni del Mod. 730/2025 recepiscono le modifiche alla definizione di “reddito agrario” di cui all’art. 32, TUIR, ad opera del dell’art. 1, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 192/2024. Attraverso la stessa norma:

  • vengono ricondotte al novero delle attività agricole principali le attività dirette alla produzione di vegetali tramite utilizzo di fabbricati rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10;

sono ricompresi nell’ambito dei redditi agrari anche quelli derivanti dalla produzione di beni, anche immateriali, rinvenienti nella coltivazione, allevamento e silvicoltura, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

In via transitoria, fino all’emanazione del Decreto di cui all’art. 32, comma 3-bis, TUIR, la norma prevede che la determinazione dei redditi dominicale e agrario delle colture prodotte in fabbricati delle categorie catastali sopra richiamate, sia effettuata mediante l’applicazione alla particella su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella Provincia di riferimento, incrementata del 400%.

In ogni caso, il reddito dominicale – sia che venga determinato secondo la disciplina transitoria, sia che venga determinato in base al decreto interministeriale di prossima emanazione – non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali.

Tali nuove disposizioni rilevano ai fini della compilazione delle colonne 1 “Reddito dominicale” e 3 “Reddito agrario” del quadro A, Mod. 730/2025.

 Al fine di recepire le novità sopra brevemente illustrate, all’interno del quadro A è stata aggiunta la nuova colonna 11 “Produzione di vegetali”, che dovrà essere barrata in presenza di un’attività agricola diretta alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati.

Quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati

Il quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, recepisce le novità intervenute in materia di redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in particolare per quanto concerne l’assoggettamento alla cedolare secca con aliquote differenziate e l’attribuzione di un Codice Identificativo Nazionale (CIN) da parte del Ministero del Turismo.Le istruzioni di compilazione del quadro B, coerentemente a quanto previsto con riguardo alla compilazione del quadro A, precisano che non producono reddito e quindi non vanno dichiarati nel quadro B gli immobili, non oggetto di locazione, utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis), TUIR, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 28, commi 4-ter e 4-quater, TUIR.

Si segnala che, nel Mod. 730/2025, il quadro B è stato ridotto da sei a cinque righi (da B1 a B5).

Le istruzioni di compilazione prevedono inoltre che vengano utilizzati il codice:

  • “3” (immobile locato in regime di libero mercato);
  • “4” (immobile locato in regime legale di determinazione del canone – equo canone) e
  • “14” (immobile situato in Abruzzo, locato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili),

in colonna 2 “Utilizzo, anche qualora l’immobile, nel corso del periodo d’imposta, risulta in parte tenuto a disposizione e in parte concesso in locazione.

Nel caso in cui sia ammessa l’opzione per il regime della cedolare secca, va indicato anche il relativo codice in colonna 11 “Cedolare secca”.

Attribuzione Codice Identificativo Nazionale (CIN)

L’articolo 13-ter, D.L. n. 145/2023, prevede l’assegnazione da parte del Ministero del Turismo, tramite apposita procedura automatizzata, di un Codice Identificativo Nazionale (CIN), da esporre all’esterno di:

  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
  • immobili destinati alle locazioni brevi;
  • strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

I codici attribuiti attraverso la procedura automatizzata, siano essi di nuova emissione o di ricodificazione dei codici precedentemente assegnati dalle Regioni o Province Autonome, confluiscono in un’apposita banca dati nazionale, denominata “Banca Dati Strutture Ricettive” (BDSR).

Le disposizioni in esame avrebbero dovuto entrare in vigore a partire dal 2 novembre 2024; tuttavia, con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale il 22 ottobre 2024, il Ministero del Turismo ha posticipato tale termine al 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, al fine di uniformare l’applicazione della nuova disciplina su tutto il territorio nazionale.Al fine di permettere l’indicazione del CIN, qualora presente, nel quadro B del Mod. 730/2025 è stata introdotta la nuova sezione III “Codice CIN”, composta dal solo rigo B12.

Il nuovo rigo B12 si compone di tre colonne:

  • colonna 1 “N. di rigo, nella quale deve essere riportato il numero del rigo della sezione I nella quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato;
  • colonna 2 “Mod. n.“, da compilare in caso di compilazione di più modelli al fine di indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato;
  • colonna 3 “Codice CIN“, nella quale deve essere riportato il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
  • Quadro C

Nel quadro C, dedicato ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, vengono recepite le novità introdotte per l’anno d’imposta 2024 in materia di:

  • lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia;
  • lavoratori sportivi;
  • misure di riduzione della pressione fiscale, tra cui il c.d. “bonus tredicesima”, per cui è stato modificato il rigo C14;
  • erogazioni in natura, per la gestione delle quali è stato aggiunto il nuovo rigo C17.
  • Quadro D – Altri redditi

A partire dall’anno d’imposta 2024, a seguito dell’introduzione del nuovo quadro M nel Mod. 730/2025, nel quale sono ospitati (oltre ai redditi soggetti ad imposta sostitutiva ed i dati relativi alla rivalutazione dei terreni) i redditi a tassazione separata, è venuta meno la suddivisione in due sezioni del Quadro D, nel quale sono ora indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi. Di conseguenza, è mutata la denominazione del quadro in “Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)” e sono stati eliminati i righi D6 e D7, sezione II.

Nel rigo D4, dedicato ai redditi diversi, è introdotta la colonna 7 “Codice CIN”: tale colonna deve essere compilata indicando il Codice Identificato Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo solo nel caso in cui nella colonna 3 “Tipo di reddito” sia stato indicato il codice “10” relativo ai redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, nonché dalla locazione da parte del comodatario dell’immobile abitativo ricevuto in uso gratuito per la medesima durata.

  • Quadro E – Oneri e spese

Le istruzioni del Mod. 730/2025 recepiscono le novità introdotte nel quadro E, per l’anno d’imposta 2024, in materia di detrazioni e deduzioni per oneri e spese, nonché in materia di detrazioni edilizie.

  • Quadro F: Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Il quadro F “Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati” presenta alcune novità compilative, prevalentemente in ragione del coordinamento con i nuovi quadri M e T presenti nel Mod. 730/2025.

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