Mod. 730/2025  –  I singoli Quadri (2/2)

Forniamo di seguito la seconda sezione della guida sulle peculiarità tecniche e specificità funzionali dei quadri principali presenti nel modulo della dichiarazione dei redditi.

  • Quadro G – Crediti d’imposta

Il quadro G “Crediti d’imposta”, oltre a recepire le novità normative intervenute in materia di crediti d’imposta 2024, presenta alcune novità compilative, necessarie per il coordinamento con i nuovi quadri M e T del Mod. 730/2025.

Sezione XIII – Altri crediti

Con riguardo alla compilazione della sezione XIII “Altri crediti”, rigo G15, le istruzioni del Mod. 730/2025 sono aggiornate al fine di permettere, in via generale, l’indicazione dei crediti riconosciuti per l’anno 2024 o in anni precedenti ma fruibili per quota nel 2025.

In particolare, ai fini della compilazione della colonna 3 “Residuo 2023”, le istruzioni alla compilazione del Mod. 730/2025 precisano che, se in colonna 1 “Codice” è stato indicato:

  • il codice 16 “Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali”, deve essere indicato il credito residuo riportato nel rigo 157, colonna 25 (colonna 26 per il coniuge dichiarante) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 14 “Mediazioni” del Mod. REDDITI PF 2024;
  • il codice 17″Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato”, deve essere indicato il credito residuo riportato nel rigo 157 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15 “Arbitrato” del Mod. REDDITI PF 2024;
  • il codice 18 “Credito d’imposta per contributo unificato”, deve essere indicato il credito residuo riportato nel rigo 157, colonna 29 (colonna 30 per il coniuge dichiarante) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 56 “Contributo unificato” del Mod. REDDITI PF 2024.

Inoltre, nel rigo G15 è stata introdotta la colonna 5 “Rata/Spesa 2023”, in corrispondenza della quale, se nella colonna 1 “Codice” è stato indicato:

  • il codice 4 “Credito d’imposta bonifica ambientale”, deve essere indicato l’importo della rata del credito d’imposta, riportato nel rigo 159, colonna 2 (o colonna 4 per il coniuge dichiarante) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o l’ammontare indicato nel rigo RN32 “Crediti d’imposta”, colonna 6 “Bonifica ambientale” del Mod. REDDITI PF 2024;
  • i codici “14” e “15”, relativi ai crediti d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy, anche in province con alta disoccupazione, deve essere indicato l’importo delle erogazioni liberali effettuate nell’anno 2023.

Quadro I – Imposte da compensare

Per quanto riguarda il quadro I, relativo alle imposte da compensare, non si segnalano particolari modifiche, se non quelle rivelatesi necessarie a seguito dell’introduzione nel Mod. 730/2025 dei nuovi quadri M e T.

In particolare, a partire dall’anno d’imposta 2024, è possibile indicare nel rigo I2, dedicato al credito relativo alle imposte sostitutive da utilizzare in compensazione tramite il Mod. F24, anche il credito derivante dalle imposte sostitutive relative ai redditi indicati nel nuovo quadro M e alle plusvalenze indicate nel nuovo quadro T.

Si segnala inoltre che l’introduzione dei due nuovi quadri all’interno del Mod. 730/2025 ha comportato una riorganizzazione dei righi del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2025, con ripercussioni anche sulla compilazione del quadro I. Infatti, il credito che può essere effettivamente utilizzato in compensazione è quello risultante a seguito delle operazioni di liquidazione ed indicato nel Mod. 730-3/2025, rispettivamente:

  • nei nuovi righi da 501 a 506 (dichiarante) e da 551 a 556 (coniuge) per quanto riguarda i crediti relativi alle imposte principali, da riportare nel rigo I1;
  • nei nuovi righi da 507 a 529 (dichiarante) e da 557 a 579 (coniuge) per quanto riguarda i crediti relativi alle imposte sostitutive, da riportare nel rigo I2.

Quadro L – Ulteriori dati

Con riferimento al quadro L “Ulteriori dati” del Mod. 730/2025, si segnala l’eliminazione delle sezioni II e III, rispettivamente dedicate all’indicazione:

  • dei dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni (ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni);
  • dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva, che ora sono confluiti nel nuovo quadro M.

Quadro W – Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

Con riguardo al quadro W “Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale”, introdotto nel Mod. 730 a partire dallo scorso anno, non si segnalano particolari modifiche a seguito dell’approvazione in via definitiva del modello e delle relative istruzioni di compilazione.

Quadro M – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva e dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni

Sulla base dell’art. 2, D.Lgs. n. 1/2024, il quale demanda al Provvedimento di approvazione del Mod. 730 l’individuazione delle nuove tipologie reddituali che possono essere dichiarate con il modello semplificato, a partire dal 2024, il Mod. 730 si arricchisce del quadro M, nel quale confluiscono:

  • i redditi soggetti a tassazione separata che fino allo scorso anno (Mod. 730/2024), andavano indicati nel quadro D, il quale è stato conseguentemente ridenominato “Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)”,
  • alcuni redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva che, fino allo scorso anno potevano essere dichiarati solo presentando il quadro RM del Mod. REDDITI PF (anche in aggiunta al Mod. 730), nonché
  • i dati della rivalutazione del valore dei terreni, che lo scorso anno, nel Mod. 730, erano ospitati nel quadro L, righi L6 e L7, conseguentemente eliminati nel modello di quest’anno. Nella sezione II-A “Redditi ad imposta sostitutiva”, rigo M38, devono essere indicati i redditi da lavoro dipendente dei frontalieri svizzeri assoggettati ad imposizione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

Quadro T – Plusvalenze di natura finanziaria

Sempre in forza delle previsioni di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 1/2024, il Modello 730/2025 si arricchisce del nuovo quadro T “Plusvalenze di natura finanziaria”.

In tale quadro possono essere indicati, in particolare:

  • i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR;
  • le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), TUIR;
  • i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 282/2002, e successive modificazioni,

che, fino allo scorso anno, richiedevano la presentazione del quadro RT del Mod. REDDITI PF, come quadro aggiuntivo del Mod. 730.

Non si segnalano, tuttavia, particolari modifiche al quadro T a seguito dell’approvazione in via definitiva del modello e delle relative istruzioni di compilazione.

Quadro K – Comunicazione dell’amministratore di condominio

Con riferimento al quadro K “Comunicazione dell’amministratore di condominio”, riposizionato nel Mod. 730/2025 dopo i quadri M e T di nuova introduzione, si segnalano alcune specifiche indicate nelle istruzioni di compilazione.

In particolare, con riferimento alla sezione III “Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi”, nella quale si indicano, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare, le istruzioni di compilazione del Mod. 730/2025 chiariscono detto obbligo sussiste anche nel caso in cui la carica di amministratore sia stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Le citate istruzioni precisano inoltre che non devono essere comunicati i dati relativi:

  • alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
  • agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
  • alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte; tali somme e ritenute devono essere esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, che il condominio è obbligato a presentare nel periodo di imposta di riferimento,

e che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a € 258,23 annue, a qualsiasi titolo.

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