Le istruzioni del Mod. 730/2024 prevedevano che, in caso di compilazione:
- del quadro W (redditi da investimenti e attività all’estero e/o cripto-attività);
- dei righi C16 (mance settore ristorazione-turismo) o L8 (redditi di capitale esteri),
L’eventuale integrazione del modello già presentato poteva essere effettuata esclusivamente utilizzando il Modello REDDITI PF 2024, anche qualora la modifica fosse stata relativa ai dati contenuti in altri quadri del Modello 730.
Invece, le istruzioni del Mod. 730/2025 prevedono che, dall’anno di imposta 2024, sia possibile presentare il Modello 730 integrativo anche qualora nel modello originario o nel modello che si intende presentare come integrativo risultino compilati, oltre al sopracitato quadro W o al rigo C16, uno o più dei nuovi quadri della dichiarazione, e precisamente:
- quadro M (redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, nonché rivalutazione dei terreni)
- quadro T (plusvalenze di natura finanziaria).
Nel caso in cui il contribuente presenti il Mod. 730 integrativo in presenza di detti quadri/righi, le specifiche tecniche allegate al Modello precisano che, se le modifiche che si intendono apportare con il Modello 730 integrativo riguardano solo le imposte principali e non quelle sostitutive, lo stesso potrà essere presentato dopo la data di scadenza prevista per i versamenti a saldo ed il primo acconto esclusivamente se risulta essere stato già presentato il Mod. F24 scaturente dalla liquidazione del Modello 730 originario per il pagamento delle eventuali imposte sostitutive a debito.
In caso contrario (qualora il 730 integrativo riguardi anche le imposte sostitutive), in presenza di importi a debito che scaturiscono dalla presenza di imposte sostitutive, dovrà essere compilato il quadro I, al fine di destinare i crediti eventualmente derivanti dalla liquidazione delle imposte al pagamento in F24 delle imposte sostitutive a debito.
Viene inoltre chiarito che, nel caso di presentazione di un Modello 730 integrativo, non trova applicazione l’imputazione automatica dei crediti derivanti dalla liquidazione delle singole imposte da destinare per la compensazione in F24 di debiti derivanti da imposte sostitutive.
Rimane confermato il principio generale per il quale il modello 730 integrativo può essere presentato solo se dalla liquidazione di tutte le imposte non emerga una condizione di minor favore per il contribuente (minor credito, maggior debito).









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