Mod. 730/2025 – le novità normative

L’Agenzia delle Entrate con propria comunicazione n. 114763 del 10 marzo 2025 ha approvato il Modello 730/2025 e le relative istruzioni alla compilazione  recependo le novità normative intervenute nel periodo d’imposta 2024 così come introdotte dalla Legge n. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024) e le misure in attuazione della semplificazione degli adempimenti nell’ambito della riforma fiscale così come sanciti dalla Legge Delega n. 111/2023.

A riguardo forniamo alcuni approfondimenti utili per adempiere virtuosamente all’assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

Sono stati introdotti:

  •  il recepimento delle misure di riduzione della pressione fiscale introdotte per l’anno d’imposta 2024, tra cui il c.d. “bonus tredicesima”;
  • la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF in deroga a quanto disposto dall’art. 11 – TUIR;
  • l’inserimento della sezione III, nel quadro B, per l’indicazione del CIN per i contratti di locazione per finalità turistiche o per i contratti di locazione breve;
  • l’assoggettamento dei contratti di locazione breve alla cedolare secca con aliquote differenziate, rispettivamente pari al 21% per il primo appartamento ed al 26% per il secondo/terzo/quarto immobile locato;
  • una riduzione pari a € 260,00 delle detrazioni per oneri riconosciute ai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a € 50.000;
  • l’ampliamento della platea dei soggetti che possono presentare il Mod. 730, con l’introduzione dei nuovi quadri M e T nei quali si indicano i redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva ed i dati relativi alla rivalutazione dei terreni (quadro M) e le plusvalenze di natura finanziaria (quadro T);
  • l’applicazione del nuovo regime agevolato a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base al quale i redditi dominicali e agrari, considerati congiuntamente, concorrono alla formazione del reddito complessivo sulla base di specifiche percentuali previste dall’art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016;
  • l’inserimento tra le attività agricole di cui all’art. 32, comma 2, TUIR, della produzione di vegetali mediante l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati (di cui alla lett. b-bis);
  • l’assoggettamento ad imposizione sostitutiva dei redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri svizzeri.
  • il recepimento delle novità normative introdotte per l’anno d’imposta 2024 in materia di:
    • lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera, che concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente € 10.000;
    • lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, che a partire dal 31 luglio 2024 non può più generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
    • lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia;
  • l’applicazione, in linea generale, della percentuale di detrazione del 70% per le spese superbonus sostenute nel 2024;
  • la rateizzazione in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2024 in relazione ad interventi superbonus, sismabonus o di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • l’opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo per le spese superbonus sostenute nel 2023, in luogo dell’ordinaria ripartizione in quattro quote;
  • la riduzione a € 5.000 del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici;
  • le nuove aliquote IVIE e IVAFE per la tassazione delle proprietà all’estero  rispettivamente pari all’1,06% e allo 0,4%;
  • Dati del sostituto d’imposta

Non si segnalano modifiche al prospetto nel quale si indicano i dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio, né sul modello, né con riferimento alle istruzioni di compilazione dello stesso.

Le istruzioni precisano che l’indicazione dei dati del sostituto d’imposta è una mera “preferenza” del contribuente, confermando che lo stesso può scegliere di non indicarli a prescindere dalla presenza o meno di un sostituto in grado di effettuare i conguagli d’imposta. Nel caso non sia indicato alcun sostituto, i conguagli saranno gestiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, la quale provvederà al rimborso, in caso di esito a credito della dichiarazione, o predisporrà la procedura telematica per il pagamento o i modelli F24 precompilati, in caso di esito a debito.

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