Rimborsi spese: solo tracciabili

La Legge n.207/2024 meglio nota come legge di Bilancio 2025 è intervenuta sul dettato del co.V, art. 51 del TUIR stabilendo che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, quali taxi e NCC, sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte e contributi.

Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore

In altre parole le spese sostenute in occasione di trasferte in Italia da parte del lavoratore, devono essere sostenute con modalità tracciabile che è ritenuta l’unica condizione possibile per la non concorrenza dei rimborsi effettuati dal datore di lavoro a tale titolo alla formazione del reddito imponibile del dipendente nonché per la deducibilità delle stesse spese dal reddito d’impresa.

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