Con propria circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS ha fornito un importanti chiarimenti sulle modalità e procedure specifiche e mai estensibili per analogia che regolamentano la pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche ossia quelle somme erogate dall’Istituto a sostegno del reddito dei lavoratori in caso di disoccupazione, malattia, maternità, cassa integrazione e sull’applicazione delle relative trattenute. L’articolo 2740 del Codice civile stabilisce che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, ma ammette limitazioni solo nei casi previsti dalla legge così come previsto dall’art.545 del Codice di procedura civile che distingue tra:
- crediti assolutamente impignorabili quali ad es. sussidi di maternità, congedo parentale, indennità di malattia, maternità, paternità e congedi parentali, permessi e congedi straordinari per assistenza a disabili, assegni familiari e assegno per il nucleo familiare salvo recupero di indebiti o crediti alimentari per gli stessi beneficiari in quanto considerati come sostegni economici essenziali per garantire la sostenibilità della vita quotidiana del beneficiario;
- crediti parzialmente pignorabili quali ad es. stipendi, NASpI, pensioni e indennità sostitutive della retribuzione, cassa integrazione, indennità di mobilità con limiti specifici:
A) per crediti alimentari, nella misura fissata dal giudice;
B) per tributi o altri crediti, da un quinto dell’importo netto fino alla metà dell’importo complessivo.
Un distinguo importante va effettuato per le pensioni e per l’anticipazione della NASPI: nel primo caso la legge 21.09.2022, n. 142, di conversione del decreto Aiuti-bis, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni che sale a € 1.000 considerato quale “minimo vitale” sotto il quale non è possibile effettuare interventi. La parte eccedente resta pignorabile entro i limiti di legge (art. 545 c.p.c. commi 3, 4, 5).
Relativamente, invece, alle somme derivanti dalla cosiddetta “anticipazione NASPI” si precisa che quando l’indennità di disoccupazione viene liquidata in unica soluzione per favorire l’avvio di un’attività autonoma o di impresa perde la propria natura previdenziale e diventa un incentivo finanziario e ciò comporta che non trovano più applicazione i limiti del quinto o della metà ma la somma diventa pienamente pignorabile fino a capienza del debito.
Le trattenute vanno calcolate sulla prestazione netta dopo le ritenute fiscali: a questa regola fanno eccezione gli assegni periodici di mantenimento al coniuge per i quali invece la trattenuta si applica sul lordo perché fiscalmente deducibili per chi li versa e tassati per chi li riceve. In caso di concorso di più pignoramenti si rispettano i limiti complessivi, ossia un quinto o la metà, dando priorità cronologica alle ordinanze già notificate.
Quando a procedere è l’Agente della riscossione (ex Equitalia), i limiti cambiano:
- un decimo se la prestazione netta è fino a 2.500 euro;
- un settimo se tra 2.500 e 5.000 euro;
- un quinto oltre i 5.000 euro.
In questi casi l’INPS funge da sostituto d’imposta e pertanto deve applicare una ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF sulle somme riversate ai creditori pignoratizi, salvo che si tratti di assegni per i figli (non tassabili) come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 34755 del 2010 e la circolare n. 8/E del 2011. La ritenuta si applica però solo se il creditore pignoratizio è un soggetto IRPEF e non un ente o società soggetto a IRES. Inoltre, il terzo erogatore deve avere la qualifica di sostituto d’imposta.
Particolare attenzione riguarda gli assegni periodici di mantenimento:
Assegni al coniuge: sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e quindi soggetti a ritenuta. Per il debitore, tali importi sono deducibili dal reddito complessivo.
Assegni per i figli: non costituiscono reddito imponibile e non sono soggetti a ritenuta, né risultano deducibili.
In caso di mancata distinzione da parte del giudice tra quota per coniuge e quota per figli, l’INPS non può operare alcuna ritenuta, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate, salvo diversa indicazione nel provvedimento giudiziario. Inoltre l’istituto ricorda che dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 33/2025 che uniformerà la disciplina: i pagamenti eseguiti tramite pignoramento presso terzi saranno soggetti a ritenuta del 20%, qualora si tratti di somme imponibili e il terzo rivesta il ruolo di sostituto d’imposta.
Oltre ai pignoramenti richiesti da terzi, l’INPS può recuperare direttamente gli indebiti erogati (es. NASpI non spettante, malattia, maternità, ecc.) e i contributi omessi, mediante compensazione e trattenuta sulle prestazioni correnti, entro il limite di un quinto.
Sono comprese:
- indennità di disoccupazione e mobilità;
- indennità straordinarie (ISCRO, ALAS, DIS-COLL, ecc.);
- trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, assegni di solidarietà);
- indennità di malattia e maternità/paternità;
- prestazioni integrative dei Fondi di solidarietà.
Anche i trattamenti di famiglia sono pignorabili nei limiti di un quinto ma, in tal caso, solo ai fini del recupero di prestazioni aventi la stessa natura (ai sensi del D.P.R. n. 797/1955) cioè solo per il recupero dell’indebita percezione degli assegni familiari e degli assegni al nucleo familiare








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