L’INPS propone ricorso contro la decisione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice ai trattamenti di astensione anticipata, maternità e NASpI, posto che le dimissioni della stessa non erano state validamente convalidate e pertanto il suo recesso non poteva ritenersi produttivo dell’effetto della cessazione del rapporto di lavoro, che quindi doveva ritenersi ancora in corso . Secondo l’Istituto, erroneamente la Corte avrebbe riconosciuto alla donna il diritto a percepire la NASpI , posto che non c’era stata alcuna cessazione del rapporto lavorativo.
Tali conclusioni sono avallate dalla Corte di Cassazione , che con l’ Ordinanza n. 6979 del 24 marzo 2026 afferma che non può condividere l’assunto per cui l’inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro sarebbe limitata al solo periodo “protetto” , per cui, una volta trascorso detto periodo, le stesse sarebbero produttive dell’estinzione del rapporto di lavoro. La specifica finalità antiabusiva perseguita dalla norma risulterebbe infatti vanificata ove si accedesse all’opzione per la quale una volta trascorso il periodo protetto, non sarebbe necessaria la convalida da parte dei servizi ispettivi ministeriali per il prodursi dell’efficacia del recesso.
La cessazione del periodo protetto costituisce, quindi, un fattore neutro e quindi inidoneo ad incidere, ora per allora, sulla modalità di formazione della volontà dismissiva espressa dalla dipendente.








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