Enti del Terzo Settore: aspetti civilistici e fiscali delle raccolte fondi

L’Agenzia delle Entrate con propria circolare n. 1 del 19 febbraio 2026 dha reso importanti chiarimenti in merito all’impronta  civilistico-fiscale introdotta dal Codice del Terzo settore che ha stabilito come le raccolte fondi possano essere svolte anche in modo continuativo, ma possono beneficiare della detassazione solo se connotate dal requisito dell’occasionalità, collegate a eventi specifici e prive di corrispettività.

Ricordiamo che per “per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale , anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”.

La prassi richiamata distingue tra raccolte fondi con scambio di beni/servizi, potenzialmente commerciali, e raccolte basate su mera liberalità, sempre non imponibili.

La disciplina civilistica della raccolta fondi

L’ art. 7 del Codice del Terzo Settore prevede che gli ETS possono effettuare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa persino mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore. Tale raccolta fondi può essere realizzata impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Il regime fiscale della raccolta fondi

La norma fiscale prevede che, per gli ETS di natura non commerciale, non concorrono alla formazione del reddito soggetto ad IRES “ i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ” (art. 79, comma 4, lett. a), del CTS, norma analoga a quella dei cui all’art. 143 del TUIR, che resta applicabile agli enti non commerciali che non assumono la qualifica di ETS.

Quindi, se anche un ETS ha la facoltà di realizzare raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, non quindi meramente occasionale, la detassazione ai fini delle imposte dirette è possibile soltanto in caso di raccolte raccolte occasionalmente, anche offrendo beni o servizi di modico valore (come, ad esempio, la cessione di uova di Pasqua, piante, frutti, ecc.). Essa deve, inoltre, avvenire, sempre ai fini dell’esclusione da tassazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Si evidenzia che, come confermato dalla Circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle Entrate, la predetta detassazione delle raccolte fondi riguarda soltanto gli ETS che si qualifica come ETS di natura non commerciale nel loro complesso, in base al test di prevalenza delle entrate non commerciali su quelle commerciali, di cui all’art. 79, comma 5, del CTS.

In particolare, le raccolte fondi in possesso dei predetti requisiti, non solo sono detassate ai fini delle imposte dirette, ma sono anche escluse dall’IVA ed esenti da ogni altro tributo.

Diversamente, se l’ETS ha natura di ente commerciale nel suo complesso, i fondi raccolti saranno tassati ordinariamente come redditi d’impresa.

In ogni caso, se la raccolta fondi è svolta con la vendita di beni o servizi a fronte di corrispettivi e in via continuativa, senza il rispetto dei requisiti per la detassazione sopra indicati, tale attività va considerata commerciale in base ai criteri del TUIR.

Tuttavia, non rientrano tra i redditi d’impresa i proventi derivanti da attività commerciali svolte in modo occasionale, che sono invece qualificabili come “redditi diversi”, di cui all’art. 67, comma1, lett. F). del TUIR.

Al riguardo, la Circolare chiarisce, tuttavia , che, qualora la raccolta fondi (di un ETS non commerciale) non preveda affatto la cessione di beni o servizi, ma, ad esempio, preveda soltanto le sollecitazioni di donazioni o lasciti testamentari, i fondi raccolti saranno sempre esclusi da tassazione, in quanto, in assenza di un rapporto sinallagmatico, tali entrate vanno considerate non commerciali. Le raccolte fondi prive del carattere di corrispettività, anche se svolte con continuità, sono quindi sempre attività non commerciali.

La predetta detassazione si applica a prescindere dalla frequenza delle raccolte fondi (cioè dalla occasionalità o meno), e indipendentemente dalle modalità, quindi i fondi sono detassati anche se raccolti non in concomitanza di campagne di sensibilizzazione, celebrazioni e ricorrenze.

Obbligo di rendicontazione per le raccolte pubbliche di fondi

Il CTS prevede che il bilancio annuale deve contenere uno specifico rendiconto dal quale devono risultare, anche mediante una relazione illustrativa , in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione con connessione raccolta fondi (art. 87, comma 6, CTS).

Il predetto bilancio annuale, che include il rendiconto delle raccolte fondi, va depositato ogni anno presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, mentre gli ETS che lavorano in forma di impresa commerciale lo devono depositare presso il Registro delle imprese entro 60 giorni dalla sua approvazione (art. 48, comma 3, del CTS).

Per gli enti non commerciali che non assumono la qualifica di ETS, l’art. 20, comma 2, del DPR n. 600/1973 prevede apposita rendicontazione delle raccolte fondi, da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, con evidenziazione delle entrate e delle spese distintamente per ciascun evento.

La finalità delle raccolte fondi è quella di finanziare le attività statutarie di “ interesse generale ” dell’ente per le quali sono state organizzate e non può mai essere finalizzata a finanziare le “attività diverse” di cui all’art. 6 del CTS, che sono vere e proprie attività commerciali.

Viene ulteriormente chiarito che:

  •  i costi totali (sia amministrativi sia per l’attività di raccolta fondi) devono essere contenuti in limiti ragionevoli, affinchè sia assicurato che, dedotti tali costi, rimangano una certa quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività istituzionali per cui la stessa campagna è stata avviata. In generale, le spese di organizzazione dell’evento non potranno essere superiori o prossimi ai ricavi della raccolta salvo il verificarsi di fatti che hanno compromesso la buona riuscita dell’evento, non individuabili a priori;
  • le iniziative di raccolta devono mantenere un carattere di occasionalità ;
  • nella raccolta fondi il soggetto erogatore deve essere messo a conoscenza dall’ETS beneficiario che i fondi pervenuti saranno destinati a uno scopo ben individuato;
  • nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto occorre specificare sia l’importo dei fondi raccolti (risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti), sia le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti istituzionali, che devono essere descritti in dettaglio, quantificando il rapporto tra i fondi raccolti e la loro destinazione;
  • In caso di costi promiscui , ovvero riferiti allo svolgimento di attività di “interesse generale” e/o alle “attività diverse” e/o alle attività di raccolta fondi, la quota dei costi attribuibili alla raccolta fondi si calcola sulla base del rapporto tra l’importo dei ricavi relativi alla raccolta fondi e l’importo di tutti i ricavi e proventi che derivano dallo svolgimento di tutte le attività (attività di interesse generale, e/o attività diverse, e/o attività di raccolta fondi) a cui il costo promiscuo fa riferimento.
  • È anche possibile che, eccezionalmente, l’attività di raccolta fondi , dedotti i costi di gestione, si chiuda in passivo, in tal caso nella Relazione illustrativa si dovranno spiegare i motivi per cui i costi sostenuti hanno superato i ricavi della raccolta fondi.

La raccolta fondi occasionale estesa su due esercizi

Un caso particolare è quello in cui la raccolta fondi si svolge “ a cavallo ” di due esercizi , pur trattandosi dello stesso evento unitario: è il caso di una celebrazione che potrebbe svolgersi in contemporanea con la festività del Natale, e che quindi inizia a fine anno e termina con agli inizi del nuovo anno.

In tal caso la struttura della rendicontazione di una raccolta fondi che si svolge su più annualità dipende dal modo di tenuta della contabilità: per cassa oppure per competenza.

Nel caso della cassa, alcune voci della raccolta fondi ricadranno nell’annualità i cui la raccolta fondi è iniziata, mente altre nell’esercizio in cui l’evento trova la sua conclusione. In tale fattispecie, quindi, andranno predisposti due rendiconti separati , che corrispondono ai due bilanci per cassa , ai quali è opportuno aggiungere un terzo rendiconto , riepilogativo dell’intera raccolta fondi, che contiene le voci relative sia al primo che al secondo esercizio.

Nel caso in cui l’ETS tenga, invece, la contabilità secondo competenza economica , vi sarà, invece un unico rendiconto , relativo all’annualità in cui la raccolta fondi si conclude, in quanto, in applicazione del principio di competenza economica, le manifestazioni monetarie avvenute nel precedente esercizio vengono in ogni caso attribuite all’esercizio in cui la raccolta fondi si è conclusa.

Tale circostanza e il collegamento con l’esercizio precedente saranno precisati nella relazione illustrativa. Pertanto, in tal caso, il rendiconto della raccolta fondi esteso su due esercizi con bilanci per competenza sarà depositato nel RUNTS insieme al bilancio dell’annualità in cui la raccolta fondi si è conclusa.

Il test di prevalenza prevede il raffronto tra tutte le entrate derivanti da attività commerciali e tutte le entrate derivanti da attività non commerciali, all’esito del quale l’ETS si qualifica come ETS di natura non commerciale , nel suo complesso, qualora i proventi delle attività non commerciali siano superiori o uguali a quelli delle attività considerate commerciali. I proventi derivanti dalle raccolte fondi non vanno computati nel calcolo del confronto tra attività commerciali e non commerciali, poiché i ricavi da raccolte fondi non sono menzionati né dal comma 5, né dal comma 5-bis dell’art. 79 del CTS.

Si evidenzia, inoltre, che gli eventuali proventi relativi all’attività di raccolta fondi effettuata in forma continuativa potrebbero qualificarsi come proventi commerciali, qualora, secondo le regole del TUIR, l’attività fosse considerata commerciale. In tal caso, i predetti proventi potranno beneficiare della tassazione forfettaria mediante applicazione dei coefficienti di redditività : sono quelli previsti dall’art. 80 del CTS per gli ETS di natura non commerciale, e dall’art. 86 relativo al regime forfettario dedicato agli Organismi di volontariato (ODV) e alle Associazioni di promozione sociale (APS) .

Le regole per ASD e SSD fuori dal RUNTS

La norma del CTS, sopra commentata, che prevede la detassazione dei fondi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente (art. 79, comma 4, lett. a), del CTS), è applicabile, ovviamente, soltanto agli ETS iscritti nel RUNTS.

Gli enti sportivi (Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, e che scelgono di non diventare ETS, e che quindi non si iscrivono nel RUNTS, possono beneficiare di una specifica norma di detassazione delle raccolte di fondi loro dedicati .

Tale disposizione prevede che, per i predetti enti sportivi in ​​regime di cui alla Legge n. 398/1991, non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi da raccolte pubbliche di fondi, entro un numero massimo di due eventi l’anno e per un importo complessivamente non superiore a € 51.645,69 annui. L’agevolazione si applica, lo ribadiamo, ai soli enti che mantengono solo la qualifica di enti sportivi, senza assumere quella di ETS (a questi ultimi si applica, infatti, l’agevolazione di cui all’art. 79, comma 4, lett. a), del CTS).

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