La tassazione delle mance

L’art. 1, commi da 58 a 62, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) ha previsto che le c.d. mance quali somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici versate a favore dei dipendenti delle strutture ricettive / esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91:

 costituiscono redditi di lavoro dipendente;
 sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito, a condizione che il reddito non sia superiore a € 50.000;
 sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e assicurativi e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
 concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.

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