Si fornisce un utile approfondimento sulle peculiarità e criticità inerenti la procedura
di assunzione di un lavoratore extra UE. Si considera extracomunitario il cittadino che non appartiene ad uno Stato membro dell’Unione Europea.
Il lavoratore extracomunitario può essere assunto se risulta in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità , che abiliti allo svolgimento di lavoro subordinato, rilasciato dalla Questura o dallo Sportello unico per l’immigrazione.
Tale documento ha una durata massima di:
9 mesi, in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
1 anno, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2 anni, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Se il lavoratore si trova all’estero
Se il lavoratore straniero che si intende assumere si trova ancora all’estero, prima del suo ingresso in Italia il datore di lavoro deve presentare telematicamente al Ministero dell’Interno la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, tramite l’apposita procedura
disponibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/ (accesso mediante SPID o CIE).
In tal caso, l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato è consentito solo nell’ambito delle quote d’ingresso stabilite dal Legislatore con appositi decreti
ministeriali (c.d. “flussi d’ingresso”).
In caso di accoglimento dell’istanza, il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per la consegna del nullaosta al lavoro subordinato – che ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio – e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello.
Una volta concesso il nulla osta, lo Sportello Unico per l’immigrazione lo trasmette insieme al contratto di soggiorno e al codice fiscale – richiesto all’Agenzia delle Entrate
- alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, che rilascia al lavoratore il visto d’ingresso da lui precedentemente richiesto.
Il cittadino extracomunitario, dopo aver ottenuto il visto d’ingresso, deve recarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia allo Sportello Unico per firmare sia il contratto di soggiorno che la richiesta di permesso di soggiorno. I datori di lavoro richiedenti un lavoratore straniero residente all’estero devono verificare presso il Centro per l’Impiego competente, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, l’eventuale disponibilità in Italia di lavoratori con le caratteristiche desiderate
La verifica va effettuata, da parte del datore di lavoro interessato, tramite la presentazione del modello di richiesta di personale appositamente predisposto
dall’ANPAL e reperibile nel relativo portale.
Se il lavoratore si trova in Italia
Il datore di lavoro che intende assumere un extracomunitario già residente in Italia e in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che gli consente di svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato è tenuto esclusivamente ad inviare, in via telematica, la comunicazione di assunzione entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.
Ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno è richiesta al lavoratore solamente una copia della comunicazione di assunzione, tramite il quale sono assolti gli impegni relativi al pagamento delle spese di rientro dello straniero nel Paese di provenienza e all’indicazione della sistemazione alloggiativa del lavoratore.
Il lavoratore titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per un motivo diverso dal lavoro (che consenta comunque lo svolgimento di attività lavorativa subordinata) può richiedere la conversione di tale titolo di soggiorno. Qualora sussistano i requisiti di legge per effettuare la conversione del permesso di soggiorno, la relativa richiesta deve essere presentata alla Questura competente per territorio.
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine o gli cede in proprietà o godimento beni immobili posti in Italia, è tenuto a darne apposita comunicazione scritta entro 48 ore all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o, in assenza, Sindaco del Comune) (vedi box a lato).
La comunicazione deve contenere:
le generalità del denunciante e dello straniero o apolide,
gli estremi del passaporto o del documento identificativo,
l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio,
il titolo per il quale la comunicazione viene presentata.
La sanzione amministrativa per la violazione di tale comunicazione va da euro 160,00
a euro 1.100,00.
Sanzioni
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Le suddette pene sono aumentate da un terzo alla metà:
se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.









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