Con Ordinanza n. 6468 del 12 marzo 2024 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di condotta abusiva nell’utilizzo dei permessi 104 per assistere soggetti protetti.
Pur considerando che la normativa non impone la perfetta e assoluta coincidenza delle ore di permesso con l’assistenza effettiva prestata al disabile, allo stesso tempo la stessa non giustifica la carenza di assistenza in favore del disabile per buona parte delle ore di permesso retribuito concesse a tale scopo ciò perchè l’utilizzo dei permessi per scopi estranei a quelli per i quali sono stati concessi, infatti, costituisce comportamento oggettivamente grave, tale da determinare nel datore di lavoro la perdita della fiducia nei successivi adempimenti, ed idoneo a giustificare il recesso per giusta causa.
Ulteriormente tale beneficio comporta, infatti, un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore e dalla coscienza sociale come “meritevoli di superiore tutela”.
Specifica ancora la Suprema Corte che quando manca il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza alla persona disabile, il diritto è esercitato in modo improprio. Si ha una situazione di abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore sia dell’ente assicurativo.
I Giudici di piazza Cavour si pronunciano anche riguardo all’utilizzo di un’agenzia investigativa per il controllo del comportamento di un dipendente chiarendo che il datore di lavoro può legittimamente demandare ad un’agenzia investigativa tale controllo quando:
- vuole verificare comportamenti che possono configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente;
- lo stesso non ha ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa.
Questo è il caso del controllo finalizzato ad accertare l’utilizzo improprio da parte di una dipendente dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/1992.









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