il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 c.d. Decreto Coesione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione“, contiene una serie di misure in materia di lavoro volte alla promozione dell’occupazione, con particolare riguardo a giovani, donne e/o in determinati contesti economici e sociali. In questo approfondimento tratteremo alcuni di questi interventi maggiormente interessanti per il settore e specificamente gli incentivi riservati all’autoimpiego in settori strategici, alle lavoratrici svantaggiate, ai giovani e alla “ZES”.
Art.21 – Incentivi all’Autoimpiego in settori strategici
L’art. 21 del Decreto Coesione introduce incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica.
Nello specifico, è previsto che le persone disoccupate che non abbiano compiuto i 35 anni e nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possano chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e vengano assunti a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Si precisa che l’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Tuttavia l’esonero è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).
Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.
Art. 22 – Bonus giovani
L’art. 22 del Decreto Coesione introduce un esonero contributivo volto a favorire l’occupazione giovanile stabile nel settore privato.
Nello specifico, il beneficio è utilizzabile per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto i 35 anni e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato è possibile fruire dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite mensile di 650 euro per lavoratori occupati in sedi/unità produttive site nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero 500 euro per i lavoratori occupati nelle restanti Regioni.
L’esonero è garantito per un periodo massimo di 24 mesi e non si applica ai rapporti di lavoro domestico, qualifiche dirigenziali e di apprendistato.
Rientrano fra i rapporti di lavoro agevolabili, anche quelli instaurati con lavoratori che risultino essere già stati assunti in precedenza, per effetto di:
- contratti di apprendistato non proseguiti come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- contratti a tempo indeterminato per i quali il datore precedente abbia parzialmente beneficiato dell’esonero in trattazione. In quest’ultima ipotesi il lavoratore è portatore del beneficio contributivo per il periodo residuo fino al compimento dei 24 mesi.
Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Art. 23 – Bonus “lavoratrici svantaggiate”
L’art. 23 del Decreto Coesione introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni di “lavoratrici svantaggiate”.
Nello specifico, è previsto che ai datori di lavoro privati che assumano dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato, donne di qualsiasi età, che siano :
- prive di prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno c.d. ZES unica” che comprende tutti i Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, ovvero con professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna;
- oppure siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice (con esclusione dei premi e contributi INAIL) e comunque nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in oggetto.
Art. 24 – bonus “ZES” Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno
Al fine di favorire la riduzione del divario territoriale ad ogni livello inteso, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi ai datori di lavoro privati operati nella “ZES” che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che alla data di assunzione abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.
L’esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in esame.
L’esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in oggetto.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Interviene la revoca dell’esonero, con recupero del beneficio già fruito, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del lavoratore con l’esonero, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in caso di assunzione di un soggetto per il quale un diverso datore di lavoro ha beneficiato parzialmente dello stesso esonero.









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