Revoca dimissioni “protette”

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con propria Nota n. 862 dell’8 maggio 2024, ha reso lumi sulla possibilità di revoca delle dimissioni rassegnate durante il c.d. “periodo protetto” ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001 specificando che le dimissioni rese dai genitori con figli minori di 3 anni, o durante i primi 3 anni di ingresso in famiglia dei minori adottati o in affidamento, possono essere revocate

prima dell’emanazione del provvedimento di convalida dall’Ispettorato del Lavoro (ITL); anche se già convalidate dall’ITL, se rese prima della risoluzione del rapporto di lavoro.

La revoca non è invece possibile nel caso in cui le dimissioni siano già state convalidate e abbiano prodotto l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro. In tale circostanza, il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

Pertanto, a parere dell’INL, non vi sono elementi impeditivi alla possibile revoca delle dimissioni in un momento

  • antecedente alla loro efficacia, dunque, prima dell’emanazione del provvedimento di convalida;
  • successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse, quindi, alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento, e potrà programmare gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti.

Laddove, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

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