Il proselitismo sindacale ed attività aziendali

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 24595 del 13 settembre 2024 ha sancito che  è legittima la sanzione disciplinare (sospensione di otto giorni dal servizio e dalla retribuzione) inflitta al lavoratore che ha tenuto attaccati al petto e alla schiena due fogli riproducenti un volantino sindacale durante la prestazione di lavoro.
Tale manifestazione non rientra nel libero esercizio dell’attività sindacale, in quanto l’opera di proselitismo sindacale si può considerare legittima solo se rispettosa degli spazi comunicativi messi a disposizione del datore di lavoro e tale da non pregiudicare l’ordinario svolgimento delle attività aziendali. 
Nel caso di specie, l’attività di volantinaggio costituiva fonte di distrazione costante ed era dunque idonea a recare tale pregiudizio alla vita aziendale.

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